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Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine

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Art. 13m cpv. 1

1 Se contengono dati degni di particolare protezione o dal collegamento risultano le caratteristiche essenziali di una persona fisica o giuridica, al termine dei lavori di elaborazione statistica i dati collegati devono essere distrutti.

Allegato

L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

52. Ordinanza del 26 gennaio 2011130sul numero d'identificazione delle imprese

Art. 3 cpv. 1 lett. b e d

1 Per la notifica all’UST delle unità IDI e dei dati IDI sono determinanti i registri dei servizi IDI ai sensi degli articoli 5 capoverso 1 e 9 capoverso 1 LIDI, nell’ordine di priorità seguente:

b. registri settoriali: registri cantonali dell’agricoltura, banche dati degli uffici cantonali di veterinaria, banche dati dei chimici o dei laboratori cantonali, registro dell’Ufficio federale dell’agricoltura, registro delle professioni mediche (MedReg), registro delle professioni sanitarie (GesReg), registro nazionale delle professioni sanitarie (NAREG), registri cantonali degli avvocati, albi cantonali dei notai;

d. altri registri: registro delle imprese e degli stabilimenti dell’UST, banche dati dell’Amministrazione federale delle dogane concernenti le imprese attive in ambito di esportazione o importazione, sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), registri dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) e degli assicuratori di cui all’articolo 68 della legge federale del 20 marzo 1981131 sull’assicurazione contro gli infortuni, il registro delle imprese del Principato del Liechtenstein.

Art. 8 cpv. 4

4 L’iscrizione del complemento IDI nelle banche dati dei servizi IDI è facoltativa.

Art. 20 cpv. 3

3 Le interrogazioni collettive di IDI da parte di privati sono ammesse unicamente se questi ultimi gestiscono già le unità IDI nelle proprie banche dati.

130 RS 431.031

131 RS 832.20