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Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine

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Art. 14 cpv. 1

1 I diritti degli interessati, segnatamente il diritto di accesso, rettifica e cancellazione, sono retti dalle disposizioni della LPD137.

Art. 15 lett. a

La sicurezza dei dati è disciplinata:

a. nell’ordinanza del ...138 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;

56. Ordinanza del 4 settembre 2013139 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette

Art. 54 cpv. 1 e 2

1 I diritti delle persone i cui dati sono trattati nel sistema d’informazione, in particolare i diritti d’accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati, sono retti dalla legge federale del 25 settembre 2020140 sulla protezione dei dati.

2 Se la persona interessata intende far valere i suoi diritti, deve presentare una domanda scritta all'USAV. D’intesa con l’USAV, la domanda può essere presentata in forma orale.

57. Ordinanza del 1° settembre 2010141 concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali

Art. 18 cpv. 1 e 2

1 I diritti delle persone i cui dati sono trattati nel sistema d’informazione elettronico, in particolare i diritti d’accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati, sono retti dalla legge federale del 25 settembre 2020142 sulla protezione dei dati.

2 Se un interessato intende far valere i suoi diritti, deve presentare una domanda scritta all'autorità di esecuzione del Cantone in cui è domiciliato o all'USAV. D’intesa con tali autorità, la domanda può essere presentata in forma orale.

137 RS 235.1

138 RS 235.11

139 RS 453.0

140 RS 235.1

141 RS 455.61

142 RS 235.1