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Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine

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58. Ordinanza del 4 dicembre 2009143 sul Servizio informazioni dell'esercito

Art. 8 rubrica e frase introduttiva

Trattamento di dati personali

Il SIEs può trattare i dati personali necessari in vista di un impiego dell’esercito, compresi i dati personali che permettono di valutare il grado di pericolosità di una persona, indipendentemente dal fatto che si tratti di dati personali degni di particolare protezione o no:

Art. 9 Deroga riguardo all’iscrizione delle attività di trattamento nel registro

1 Le attività di trattamento di dati eseguite nel quadro della ricerca di informazioni giusta l’articolo 99 capoverso 2 LM non sono iscritte nel registro delle attività di trattamento di dati ai sensi dell’articolo 56 della legge federale del 25 settembre 2020144 sulla protezione dei dati qualora ciò dovesse pregiudicare la ricerca di informazioni.

2 Il SIEs informa in maniera generale l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza su tali attività di trattamento dati.

Art. 10 cpv. 2

2 Con i dati personali non è consentito allestire banche dati indipendenti.

59. Ordinanza del 17 ottobre 2012145 sulla condotta della guerra elettronica e sull´esplorazione radio

Art. 4 cpv. 5

5 La notifica dei registri delle attività di trattamento di dati, il diritto di informazione e di accesso nonché l’archiviazione sono retti dalle disposizioni legali applicabili al rispettivo mandante.

60. Ordinanza del 4 luglio 2007146 sulla protezione delle informazioni

Art. 3 lett. h

Nella presente ordinanza si intende per:

143RS 510.291

144RS 235.1

145RS 510.292

146 RS 510.411.