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Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine

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h. sistemi informatici e di telecomunicazione: i sistemi nonché le applicazioni e le raccolte di dati presenti nei sistemi;

61. OGI-swisstopo del 21 maggio 2008147

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 3a Registro delle attività di trattamento

Se le raccolte di geodati di base secondo l'Allegato 1 costituiscono dati personali ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati, il trattamento di tali dati da cui risulta soltanto un rischio limitato di lesione dei diritti fondamentali della persona interessata non è assoggettato all'obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento.

L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa

Identificativo 102, colonna 1, identificativo 186, colonna 1, identificativo 187, colonna 1, identificativo 188, colonna 1, identificativo 189, colonna 1, identificativo 190, colonna 1, identificativo 191, colonna 1

Concerne soltanto il testo tedesco

62. Ordinanza del 16 dicembre 2009148 sui sistemi d'informazione militari

Art. 2a Organi titolari dei sistemi d'informazione dell'Aggruppamento

Difesa

(art. 186 cpv. 1 lett. a LSIM)

Per i sistemi d’informazione gestiti, conformemente alle disposizioni della LSIM o della presente ordinanza, dall’Aggruppamento Difesa, l’organo federale titolare della protezione dei dati è di volta in volta l’unità amministrativa indicata nell’allegato 1.

Art. 2b lett. b

Più sistemi d’informazione possono essere tecnicamente raggruppati e gestiti per mezzo delle medesime piattaforme, infrastrutture, applicazioni o banche dati tecniche se:

b. per tutti i sistemi d’informazione interessati, l’organo federale titolare della protezione dei dati è la medesima unità amministrativa;

147 RS 510.620

148 RS 510.911