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Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine
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Titolo prima dell’art. 72h
Sezione 5: Banche dati ausiliarie
Art. 72h Scopo e organo responsabile
Per la gestione di indirizzi, corsi di formazione e risorse le unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa e i comandi militari possono trattare, nelle banche dati ausiliarie necessarie al riguardo, dati personali che non sono degni di particolare protezione, sempre che il trattamento avvenga per scopi interni. Queste banche dati servono all’organizzazione dei processi lavorativi nonché alla pianificazione e alla gestione di scuole, corsi e manifestazioni e non necessitano di basi specifiche.
Art. 72hbisDati
Nelle banche dati ausiliarie possono essere trattati esclusivamente i dati necessari all’adempimento del rispettivo compito secondo l’allegato 35d.
Art. 72hquaterComunicazione dei dati
I dati delle banche dati ausiliarie possono essere resi accessibili, mediante procedura di richiamo, alle persone competenti dell’Aggruppamento Difesa e ai comandi militari autorizzati.
Art. 72hquinquiesConservazione dei dati
I dati in banche dati ausiliarie possono essere conservati per due anni al massimo a decorrere dalla conclusione della scuola, del corso o della manifestazione o dalla risoluzione del rapporto con il fornitore e del rapporto di lavoro.
L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa
Rubrica Organo titolare della protezione dei dati dei sistemi d'informazione dell'Aggruppamento Difesa
Riga 1, colonna 4
Organo titolare della protezione dei dati
Allegato 35d
Rubrica Dati delle banche dati ausiliarie