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Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine
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63. Ordinanza del 21 novembre 2018149 sulla sicurezza militare
Art. 4 cpv. 3
3 Del rimanente, sono applicabili le disposizioni della legge federale del 21 marzo 1997150 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, della procedura penale militare del 23 marzo 1979151 e della legge federale del 25 settembre 2020152 sulla protezione dei dati.
Art. 5 Deroga all’iscrizione delle attività di trattamento nel registro
1 Le attività di trattamento di dati eseguite nel quadro di un servizio d’appoggio o di un servizio attivo non devono essere iscritte nel registro delle attività di trattamento di cui all’articolo 56 della legge federale del 25 settembre 2020153 sulla protezione dei dati, se ciò può pregiudicare l’acquisizione d’informazioni e l’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza.
2 Gli organi della sicurezza militare informano in maniera generale l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza su tali attività di trattamento di dati.
64. Ordinanza del 2 luglio 2008 154sulle armi
Art. 58 cpv. 1 lett. h, 59 cpv. 1 frase introduttiva, 59a cpv. 1 frase introduttiva e 60 rubrica
Concerne soltanto il testo francese
Art. 64 Comunicazione di dati a uno Stato non vincolato da un accordo di associa-
zione alla normativa di Schengen
(art. 32e LArm)
È data un'adeguata protezione dei dati della persona interessata ai sensi dell'articolo 32e capoverso 3 LArm, se le garanzie adeguate soddisfano i requisiti degli articoli 9–12 dell'ordinanza del ...155 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD).
Art. 65 Diritti degli interessati
I diritti degli interessati sono retti dalle legge federale del 25 settembre 2020156 sulla protezione dei dati.
149 RS 513.61
150 RS 120
151 RS 322.1
152 RS 235.1
153 RS 235.1
154 RS 514.541
155 RS 235.11
156 RS 235.1