Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine

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Rapporto esplicativo sulla revisione dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati

Conformemente alle modifiche della LOGA (n. 13 all. 1/II della nLPD), nel titolo dell'ordinanza è integrata la nozione di «dati di persone giuridiche».

Art. 1 lett. a e b

Nelle definizioni delle nozioni di «dati amministrati» e di «dati non amministrati» l'espressione «dati personali» diviene «dati personali e dati di persone giuridiche».

Art. 10 cpv. 3

L'articolo 10 capoverso 3 è modificato perché in futuro in via di principio ogni organo federale disporrà di un consulente per la protezione dei dati.

Art. 14

L'espressione «dei loro dati personali» è sostituita con «dei loro dati».

6.18 Ordinanza del 25 novembre 202063 sulla trasformazione digitale e l’informatica

Art. 26 cpv. 2

L’espressione «profilo della personalità» è soppressa.

6.19 Ordinanza del 19 ottobre 201664 sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione

Art. 11 cpv. 2

La presente disposizione è soppressa perché l’espressione «profilo della personalità» non figura più nella nLPD.

Art. 11a

L’articolo 11a sostituisce l’attuale articolo 11 capoverso 2, soppresso in seguito

all’eliminazione dell’espressione «profili della personalità». Nella nLPD tale espressione è sostituita con «profilazione». L’articolo 11a sancisce il divieto della profilazione per garantire che i trattamenti di dati nei sistemi IAM, nei servizi di elenchi e nell’archivio centralizzato delle identità siano limitati alla loro funzione di mettere a disposizione dei dati su di altri sistemi e degli utenti.

Art. 13 cpv. 4 e art. 18 cpv. 1 secondo periodo

L'obbligo dei titolari del trattamento di notificare all'IFPDT le collezioni di dati è soppresso dalla nLPD (art. 11a LPD). L'articolo 12 capoverso 4 nLPD prevede che gli organi federali titolari annuncino il registro delle attività di trattamento all’IFPDT. L'articolo 13 capoverso 4 lettera b è pertanto modificato in modo tale da collegare la notifica all’articolo 12 capoverso 4 nLPD.

Inoltre negli articoli 13 capoverso 4 e 18 capoverso 1 secondo periodo i riferimenti sono adeguati al P-OLPD.

63 RS 172.010.58

64 RS 172.010.59