Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine

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Rapporto esplicativo sulla revisione dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati

altri partecipanti a un procedimento pendente. Nel capoverso 2 va quindi citato il

capoverso 2.

Art. 18 cpv. 1

Il rimando agli articoli 20 e 21 OLPD è sostituito dal rimando agli articoli 1–3 e 5 P-OLPD.

6.39 Ordinanza VOSTRA del 29 settembre 200685

Art. 18 cpv. 5

L’espressione «raccolta di dati» è sostituita con «banca dati».

Art. 26 cpv. 1 secondo periodo, 2 e 4

I rimandi sono adeguati alla numerazione della nLPD. La formulazione del capoverso 2 è adeguata per adeguarlo alle regole dell’articolo 20 capoverso 1 P-OLPD.

Art. 27 cpv. 1 lett. b

Il rimando è adeguato alla numerazione del P-OLPD.

Art. 32

Il rimando è adeguato alla numerazione della nLPD. Inoltre, sotto il profilo terminologico, la norma è adeguata all'articolo 39 nLPD.

6.40 Ordinanza EGPAP del 23 settembre 201686

Art. 14 cpv. 1 frase introduttiva e lett. a

Il rimando è adeguato alla nuova legislazione sulla protezione dei dati. La modifica della frase introduttiva riguarda soltanto il testo francese. L’espressione «sécurité informatique» è sostituita con «sécurité des données» per armonizzare la versione francese con le versioni italiana e tedesca.

Art. 15 cpv. 2

La durata di conservazione dei verbali è fissata a due anni conformemente all'articolo 3 capoverso 4 P-OLPD. Conformemente a tale disposizione, i verbali devono essere conservati separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

Art. 17

Il rimando è adeguato alla nLPD.

85 RS 331

86 RS 351.12