Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine
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Rapporto esplicativo sulla revisione dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati
La durata di conservazione dei verbali è fissata a due anni conformemente all'articolo 3 capoverso 4 P-OLPD. Conformemente a tale disposizione, i verbali devono essere conservati separamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.
6.32 Ordinanza CV DFAE del 26 aprile 201777
Art. 6 rubrica
La modifica concerne soltanto il testo tedesco. Nel testo tedesco il termine «Datensatz» è sostituito con «Daten» per mantenere l'uniformità della terminologia nel contesto delle
ordinanze sui sistemi d'informazione del DFAE (cfr. art. 9 cpv. 1 ordinanza E-VERA).
Art. 11 cpv. 2
La durata di conservazione dei verbali è fissata a due anni conformemente all'articolo 3 capoverso 4 P-OLPD. Conformemente a tale disposizione, i verbali devono essere conservati separamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.
6.33 Ordinanza del 9 dicembre 201178 sul sistema d’informazione EDAssist+
Art. 14 cpv. 1 e 3
La formulazione del capoverso 1 è modificata per adeguare la disposizione all’articolo 20 capoverso 1 P-OLPD. Nel capoverso 3 è adeguato il rimando alla nLPD.
Art. 16 cpv. 1 lett. a
Il rimando è adeguato al P-OLPD.
Art. 17 secondo periodo
La durata di conservazione dei verbali è ora fissata a due anni conformemente all'articolo 3 capoverso 4 P-OLPD. Conformemente a tale disposizione, i verbali devono essere conservati separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.
Allegato 6 n. 18
L'adeguamento terminologico concerne soltanto il testo tedesco. In tale versione linguistica, l'espressione «Daten über administrative und strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen» è sostituita con «Daten über verwaltungs- und strafrechtliche Verfolgungen oder Sanktionen» conformemente all'articolo 5 lettera c numero 5 nLPD.
6.34 Ordinanza del 17 ottobre 201879 concernente il trattamento dei dati nel sistema «e-vent» del Servizio delle conferenze DFAE
Art. 13 cpv. 2
77 RS 235.23
78 RS 235.24
79 RS 235.25