Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine
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Rapporto esplicativo sulla revisione dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati
6.28 Ordinanza del 28 aprile 200473 sullo stato civile
Art. 83 cpv. 2, 3 e 4
Gli adeguamenti dell'articolo 83 capoversi 2–4 OSC adempiono il mandato legislativo dell'articolo 45a capoverso 5 numero 5 CC. Tale disposizione incarica il Consiglio federale di disciplinare, con la partecipazione dei Cantoni, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati. Alla luce del nuovo articolo 2 capoverso 4 nLPD, viene soppresso il principio secondo cui i registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato sono esclusi dal campo d'applicazione della LPD. Ciò ha per conseguenza che il registro dello stato civile, per quanto concerne il rispetto delle prescrizioni relative alla protezione dei dati, sarà sottoposto alla vigilanza dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della
trasparenza (art. 4 cpv. 2 nLPD e contrario). Riguardo al coordinamento di questa vigilanza il capoverso 2 prevede che l'UFSC inviti l'IFPDT a presentare un parere prima di adottare un provvedimento riguardante le questioni della protezione dei dati e della sicurezza dei dati. Secondo il capoverso 4, l’IFPDT nell’ambito della sua vigilanza si coordina con l’UFSC e se necessario con le autorità cantonali della protezione dei dati. Il capoverso 3 corrisponde all'articolo 83 capoverso 2 OSC.
6.29 Ordinanza del 18 novembre 199274 concernente la misurazione ufficiale
Art. 40 cpv. 5
L’autorizzazione di tenere un registro dei dati è sostituita dal trattamento dei dati.
6.30 Ordinanza Ordipro del 22 marzo 201975
Art. 15 cpv. 2
La durata di conservazione dei verbali è ora fissata a due anni conformemente all'articolo 3 capoverso 4 P-OLPD. Conformemente a tale disposizione, i verbali devono essere conservati separamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.
6.31 Ordinanza E-VERA del 17 agosto 201676
Art. 9 rubrica e cpv. 1 frase introduttiva
Nella versione francese è soppresso il termine «fichier». Nelle versioni tedesca e italiana, i termini «Datensatz» e «set di dati» sono sostituiti con «Daten» e «dati». Nelle tre versioni sono inoltre necessari adeguamenti grammaticali.
Art. 14 cpv. 1 lett. a
Il rimando è adeguato al P-OLPD.
Art. 15 cpv. 2
73 RS 211.112.2
74 RS 211.432.2
75 RS 235.21
76 RS 235.22