Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine

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Rapporto esplicativo sulla revisione dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati

La formulazione del capoverso 1 è modificata per adeguare la disposizione all’articolo 20 capoverso 1 P-OLPD.

Art. 15 cpv. 1 secondo periodo e 2

La durata di conservazione dei verbali è fissata a due anni conformemente all'articolo 3 capoverso 4 P-OLPD. Conformemente a tale disposizione, i verbali devono essere conservati separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

6.44 Ordinanza IPAS del 15 ottobre 200891

Art. 9a, 13 secondo periodo

La durata di conservazione dei verbali è fissata a due anni conformemente all'articolo 3 capoverso 4 P-OLPD. Conformemente a tale disposizione, i verbali devono essere conservati separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

L’adeguamento dell’articolo 9a secondo periodo riguarda soltanto le versioni tedesca e italiana. L’espressione «incaricato per la protezione dei dati» è sostituita con «consulente per la protezione dei dati».

Art. 10 e 12 lett. a

I rimandi sono adeguati alla nuova legislazione federale sulla protezione dei dati.

6.45 Ordinanza del 6 dicembre 201392 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica

Art. 3 cpv. 1 lett. b e d

Le modifiche riguardano soltanto i testi francese e italiano. In italiano, il termine «schedari» è sostituito con «registri».

Art. 5 cpv. 1, 6 e 14 lett. a

I rimandi sono adeguati alla nuova legislazione federale sulla protezione dei dati.

Art. 5 cpv. 2

La formulazione del capoverso è modificata per adeguare la disposizione all’articolo 20 capoverso 1 P-OLPD.

6.46 Ordinanza del 15 ottobre 200893 sul Registro nazionale di polizia

Art. 7 cpv. 1 e 12 cpv. 1 lett. a

91 RS 361.2

92 RS 361.3

93 RS 361.4