Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine

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Rapporto esplicativo sulla revisione dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati

La modifica riguarda soltanto il testo tedesco e italiano. In italiano l’espressione «raccolte di dati» è sostituita con «banche dati».

Art. 18 cpv. 1 lett. a e 2

Il rimando è adeguato al P-OLPD. Nel settore della statistica le disposizioni sulla sicurezza dei dati si applicano per analogia ai dati delle persone giuridiche (cfr. i commenti al n. 6.52).

6.57 Ordinanza del 30 giugno 1993 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti108

Art. 10 cpv. 4, 14 cpv. 1, 15 lett. a

I rimandi sono adeguati alla nLPD e al P-OLPD.

6.58 Ordinanza del 4 settembre 2013109 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette

Art. 54 cpv. 1 e 2

Nel capoverso 1 il rimando è adeguato alla nLPD. La formulazione del capoverso 2 è

modificata per adeguare la disposizione all’articolo 20 capoverso 1 P-OLPD.

6.59 Ordinanza del 1° settembre 2010110 concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali

Art. 18 cpv. 1 e 2

Nel capoverso 1 il rimando è adeguato alla nLPD. La formulazione del capoverso 2 è

modificata per adeguare la disposizione all’articolo 20 capoverso 1 P-OLPD.

6.60 Ordinanza del 4 dicembre 2009111 sul Servizio informazioni dell'esercito

Art. 8 rubrica e frase introduttiva

La disposizione deve essere modificata a causa dell’abrogazione dell’espressione «profilo della personalità». Conformemente all’articolo 99 capoverso 2 LM, occorre introdurre la formulazione «compresi quelli necessari per valutare il grado di pericolosità di una persona» (cfr. n. 40 all. 1/II nLPD).

Art. 9

Secondo l’articolo 56 nLPD, l’FPDT tiene un registro delle attività di trattamento che gli organi federali gli hanno notificato (art. 12 cvp. 4 nLPD) e non più un registro delle collezioni di dati (art. 11a cpv. 1 LPD). Secondo l'articolo 99 capoverso 3 lettera d della legge militare (n. 40 all. 1/II nLPD), il Consiglio federale disciplina le eccezioni alle prescrizioni concernenti la registrazione di attività di trattamento di dati qualora queste pregiudicassero la raccolta d’informazioni. Pertanto l'articolo 9 capoverso 1 prevede che le attività di trattamento dati eseguite nell'ambito della ricerca di informazioni secondo l'articolo 99 capoverso 2 LM non siano elencate nel registro delle attività di trattamento di dati secondo l'articolo 56 nLPD

108 RS 431.903

109 RS 453.0

110 RS 455.61

111 RS 510.291