Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine

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Rapporto esplicativo sulla revisione dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati

se pregiudicano la raccolta d'informazioni. Secondo il capoverso 2 il SIEs deve informare l'IFPDT in forma generale su queste attività di trattamento di dati.

Art. 10 cpv. 2

L’espressione «collezioni di dati indipendenti» è sostituita con «banche dati indipendenti».

6.61 Ordinanza del 17 ottobre 2012112 sulla condotta della guerra elettronica e sull´esplorazione radio

Art. 4 cpv. 5

L'obbligo di notificare le collezioni di dati è sostituito da quello di notificare i registri delle attività di trattamento.

6.62 Ordinanza del 4 luglio 2007113 sulla protezione delle informazioni

Art. 3 lett. h

L’espressione «raccolte di dati» è sostituita con «banche dati». La versione francese è stata armonizzata con le altre versioni linguistiche.

6.63 OGI-swisstopo del 21 maggio 2008114

Art. 3a

Nell'allegato della revisione totale della LPD viene modificato l'articolo 11 capoverso 2 della legge sulla geoinformazione (LGI115). Tale modifica permette al Consiglio federale di

prevedere eccezioni all’obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento, se tali trattamenti presentano un rischio limitato di ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata. L'elenco dei geodati di base nell'allegato 1 dell'ordinanza sulla geoinformazione (OGI), allo stato attuale, contiene soltanto pochi dati personali e il trattamento di questi ultimi non pone alcun rischio o solo rischi esigui di ledere un diritto fondamentale, tanto più che la pertinente legislazione speciale della Confederazione prevede di regola espressamente la comunicazione dei dati personali. L'elenco dei geodati di base nell'allegato 1 corrisponde quindi ai requisiti dell’articolo 11 capoverso 2 LGI. In occasione di ogni aggiunta all’allegato 1 occorre verificare se le condizioni sono adempite anche per le nuove raccolte di dati.

Allegato 1, identificativo 102 colonna 1; identificativo 186 colonna 1; identificativo 187 colonna 1; identificativo 188, colonna 1; identificativo 189 colonna 1; identificativo 190 colonna 1; identificativo 191 colonna 1

Nel testo tedesco il termine «Datensammlung» è sostituito con «Daten».

6.64 Ordinanza del 16 dicembre 2009116 sui sistemi d'informazione militari

Art. 2a, art. 2b lett. b, allegato 1 rubrica e riga 1 colonna 4

112RS 510.292

113 RS 510.411.

114 RS 510.620

115 RS 510.62

116 RS 510.911