Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine
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Rapporto esplicativo sulla revisione dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati
L’espressione «detentore della collezione di dati» è soppressa
Titolo prima dell’art. 72h, art. 72hbis, 72hquater, 72hquinquies, Allegato 35d rubrica
L’espressione «collezione ausiliaria di dati» è sostituita con «banca dati ausiliaria».
6.65 Ordinanza del 21 novembre 2018117 sulla sicurezza militare
Art. 4 cpv. 3
Il rimando è adeguato alla nLPD.
Art. 5
Secondo l’articolo 56 nLPD, l’IFPDT tiene un registro delle attività di trattamento che gli organi federali gli hanno notificato (art. 12 cvp. 4 nLPD) e non più un registro delle collezioni di dati (art. 11a cpv. 1 LPD). Secondo l'articolo 100 capoverso 4 lettera c numero 2 della legge militare (n. 40 all. 1/II nLPD), il Consiglio federale disciplina le eccezioni all’obbligo di notificare all’IFPDT i registri delle attività di trattamento quando tale notifica pregiudica la raccolta di informazioni. L'articolo 5 prevede quindi che le attività di trattamento di dati eseguite nel quadro di un servizio d’appoggio o di un servizio attivo non siano elencate nel registro delle attività di trattamento di cui all’articolo 56 nLPD, se ciò può pregiudicare l’acquisizione d’informazioni e l’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza. Secondo il capoverso 2, il SIEs deve informare l'IFPDT in forma generale su queste attività di trattamento di dati. L'espressione «Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza» è soppressa nel capoverso 2, perché quest'ultimo fa riferimento all'IFPDT.
6.66 Ordinanza del 2 luglio 2008118 sulle armi
Art. 58 cpv. 1 lett. h, 59 cpv. 1 frase introduttiva, 59a cpv. 1 frase introduttiva e 60 rubrica, 66a primo periodo, 66b, 66d, 68 cpv. 2 lett. c, 69 lett. c, 70 cpv. 1 lett. c e 2 lett. c
La presente modifica concerne soltanto il testo francese in cui il termine «fichier» è sostituito con «banque de données».
Art. 64
La presente disposizione è modificata in due punti. In primo luogo, il rimando alla legge sulle armi rimanda ora all’articolo 32e capoverso 3 e non più all’articolo 32e nel suo insieme. In secondo luogo, l’articolo 64 è modificato al fine di rispettare la terminologia dell’articolo 16 nLPD e le garanzie adeguate previste agli articoli 9–12 P-OLPD.
Art. 65, 66b e 66c cpv. 1 lett. a
I rimandi sono adeguati alla nLPD e al P-OLPD.
Art. 66a secondo periodo
117 RS 513.61
118 RS 514.541