Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine

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per il trust ne disciplina la validità, l’interpretazione, gli effetti e l’amministrazione (art. 8 Convenzione dell’Aia). Le questioni in merito alla competenza e al riconoscimento delle decisioni straniere sono affrontate direttamente nella LDIP o, se applicabile, nella Convenzione del 30 ottobre 200730 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CL). Secondo l’articolo 149b LDIP, in materia di trust è determinante la proroga di foro conformemente alle disposizioni del trust. La proroga di foro è valida sia per la giurisdizione contenziosa che per quella volontaria. Conformemente all’articolo 149e LDIP, le decisioni straniere in materia di trust sono riconosciute in Svizzera se sono pronunciate da un tribunale competente in virtù di una proroga di foro, oppure se sono pronunciate nello Stato di domicilio, in quello di dimora abituale o in cui si trova la stabile organizzazione del convenuto, nello Stato di sede del trust o in quello al cui diritto è assoggettato il trust. L'articolo 149d LDIP comprende inoltre una disposizione sulla menzione dei trust nel registro fondiario o nei registri della proprietà intellettuale.

1.1.4.2 Diritto dell’esecuzione e dei fallimenti e diritto del registro fondiario

Aderendo alla Convenzione dell’Aia, la Svizzera si è impegnata a riconoscere il trust nella sua forma rinunciando a recepirlo per analogia con istituti giuridici di diritto svizzero. Ha dunque accettato di adeguare il suo ordinamento giuridico per permettere al trust di produrre i suoi effetti giuridici; in particolare ha modificato il diritto dell’esecuzione e dei fallimenti al fine di garantire la segregazione dei beni in trust dal patrimonio personale del trustee. Alla legge federale dell’11 aprile 188931 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) è stato aggiunto un nuovo titolo composto da due articoli che consentono, da un lato, di tener conto della separazione del patrimonio personale del trustee dai beni in trust, e dall’altro di definire il procedimento esecutivo nei confronti dei beni in trust32.

Anche il diritto del registro fondiario è stato modificato in modo tale da permettere l’iscrizione di un bene come facente parte di beni in trust (art. 149d LDIP e ordinanza del 23 settembre 201133 sul registro fondiario [ORF]), questo al fine di garantire il principio di pubblicità previsto dal diritto svizzero.

30 RS 0.275.12.

31RS 281.1

32A tale riguardo, cfr. AUDE PEYROT, Le trust de common law et l'exécution forcée en Suisse,

2011.

33 RS 211.432.1