Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine
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1.1.4.3 Dispositivo di vigilanza sui trust
Sebbene all’epoca della ratifica della Convenzione dell’Aia, l’adozione di disposizioni di vigilanza sui trust sia stata discussa ma poi scartata34, entrambe le nuove leggi federali del 15 giugno 2018 una sugli istituti finanziari (LIsFI)35 e l’altra sui servizi finanziari (LSeFi)36, in vigore dal 1° gennaio 2020, prevedono un dispositivo di vigilanza sui trust. Attualmente, un trustee che gestisce a titolo professionale un trust dalla Svizzera è assoggettato al regime in materia d’autorizzazione e di vigilanza previsto dalla LIsFi. I trustee sono considerati istituti finanziari ai sensi della LIsFi se esercitano la loro attività a titolo professionale (art. 2 cpv. 1 lett. b LIsFi)37. I trustee che intendono esercitare l’attività di trustee a titolo professionale in Svizzera devono essere sottoposti alla vigilanza di un organismo di vigilanza autorizzato dalla FINMA e ottenere un’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Per ottenere e mantenere l’autorizzazione occorre rispettare precisi obblighi concernenti la struttura giuridica del trustee, la sua organizzazione, la garanzia di un’attività irreprensibile e la segnalazione alla FINMA di determinati fatti.
I trustee non sono solamente sottoposti a un regime di autorizzazione e di vigilanza, ma devono in genere rispettare anche il dispositivo per la lotta al riciclaggio di denaro previsto dalla legge federale del 10 ottobre 199738 sul riciclaggio di denaro (LRD). Un trustee è considerato un intermediario finanziario se amministra un trust che non svolge attività operative. Alla stregua delle persone giuridiche, delle società, degli istituti, delle fondazioni, delle società fiduciarie e di formazioni analoghe, anche il trust è considerato una società di domicilio e il trustee uno dei suoi organi (art. 6 cpv. 1 e 2 dell’ordinanza dell’11 novembre 201539 sul riciclaggio di denaro [ORD]). Se invece il trust ha uno scopo e un’attività di pubblica utilità (charity trust) o è utilizzato nel quadro di un’attività commerciale, ad esempio come struttura holding di un gruppo di società con attività operative, non è soggetto agli obblighi previsti dalla LRD40. Inoltre la qualifica di intermediario finanziario è limitata ai trustee che esercitano la loro attività a titolo professionale41, il che significa che ai trustee non professionisti non si applica la LRD. I trustee qualificati come intermediari finanziari devono ottenere un’autorizzazione di esercizio dell’attività di trustee dalla FINMA e affiliarsi a un organismo di autodisciplina. Sono
34 Messaggio sulla Convenzione dell’Aia, pag. 549.
35 RS 954.1
36 RS 950.1
37 Cfr. art. 19 cpv. 1 dell’ordinanza del 6 novembre 2019 sugli istituti finanziari (OIsFi, RS 954.11) che applica gli stessi criteri della LRD per definire l’attività a titolo professionale (cfr. nota 41).
38 RS 955.0
39 RS 955.01
40 Cfr. art. 2 lett. a dell’ordinanza FINMA del 3 giu. 2015 sul riciclaggio di denaro (ORD- FINMA, RS 955.033.0).
41 Cfr. art. 19 cpv. 1 OIsFi e art. 7 cpv. 1 ORD: «I gestori patrimoniali e i trustee svolgono la loro attività a titolo professionale ai sensi del diritto in materia di riciclaggio di denaro se: a) durante un anno civile realizzano un ricavo lordo superiore a 50 000 franchi; b) durante un anno civile avviano con oltre 20 controparti o mantengono con almeno 20 controparti relazioni d’affari che non si limitano all’esecuzione di una singola operazione; o c) hanno la facoltà illimitata di disporre di valori patrimoniali di terzi che in un qualsiasi momento superano i 5 milioni di franchi.