Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine

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intervenire per esercitare determinati poteri (revoca e nomina dei trustee, fissazione del loro compenso, protezione dei beni, richiesta di presentare la contabilità).

4.3.4 Francia

La fiducia (fiducie), introdotta nel codice civile francese con la legge n. 2007-211 del 19 febbraio 2007153, è definita come l’operazione mediante la quale uno o più disponenti trasferiscono beni, diritti o garanzie o un insieme di beni, diritti o garanzie, presenti o futuri, a uno o più fiduciari che, detenendoli separatamente dal proprio patrimonio, agiscono per un determinato scopo a vantaggio di uno o più beneficiari.

La fiducia francese è un contratto nominato sottoposto a determinate condizioni formali. Implica un trasferimento di proprietà al fiduciario il che esclude che il disponente possa nominarsi fiduciario. La fiducia non ha personalità giuridica. Può essere costituita per legge o per contratto e deve essere espressa. La costituzione della fiducia richiede in linea di massima la forma scritta. Se i beni, i diritti o le garanzie trasferiti nel patrimonio fiduciario dipendono dalla comunione dei beni tra i coniugi o da una proprietà comune, è necessario un atto notarile. Il contratto di fiducia deve definire i beni, i diritti o le garanzie trasferiti, la durata del trasferimento (non superiore ai 99 anni), l’identità del disponente, del fiduciario e dei beneficiari (oppure le regole per nominarli), nonché i compiti del fiduciario e la portata delle sue facoltà di amministrare e disporre. Il contratto di fiducia e le sue clausole, nonché i beneficiari sono iscritti in un registro nazionale dei negozi fiduciari (non accessibile al pubblico).

Il fiduciario acquisisce la proprietà del patrimonio fiduciario ma, a differenza del diritto romano, tali beni costituiscono un patrimonio separato dal suo patrimonio personale, il che significa che i creditori personali del fiduciario in linea di principio non possono esercitare alcun diritto sul patrimonio fiduciario.

Il diritto francese fissa un quadro molto rigoroso per i possibili impieghi dell’istituto della fiducia. Il contratto di fiducia infatti è nullo se è una liberalità a favore del beneficiario. Questa nullità è di ordine pubblico. A ciò si aggiunga che tale contratto termina con il decesso del disponente, quando il patrimonio fiduciario rientra per effetto di legge nella successione. Qualsiasi impiego della fiducia a scopi di pianificazione successoria è dunque escluso. Inoltre solamente alcuni istituti di credito e assicurativi, nonché gli avvocati, possono esercitare la funzione di fiduciario.

Anche altri ordinamenti giuridici hanno optato per un disciplinamento della fiducia. È il caso in particolare del Lussemburgo (legge del 27 luglio 2003 sui trust e sui contratti di fiducia) e dell’Italia (legge n. 51 del 23 febbraio 2006 che ha introdotto nel Codice civile italiano l’art. 2645 ter),

153 Questo testo è stato modificato e integrato dalla loi no 2008-776 del 4 ago. 2008 de modernisation de l’économie (legge sulla modernizzazione dell’economia) e dall’ordonnance no 2009-112 del 30 gen. 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie (ordinanza concernente varie misure riguardanti la fiducia), ratificate dalla loi no 2009-526 del 12 mag. 2009 de simplification et de clarification du droit (legge sulla semplificazione e sul chiarimento del diritto).