Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine

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beneficiari. Alla fine del trust, i beni rimanenti dopo il pagamento dei debiti sono distribuiti conformemente alle disposizioni dell’atto di trust.

5.1.1.4 Costituzione del trust mediante atto unilaterale del disponente (atto di trust) e trasferimento dei beni

Ogni persona fisica o giuridica può costituire un trust a condizione di avere l’esercizio dei diritti civili. Il trust è costituito con atto unilaterale di volontà del disponente effettuato per scritto in vita o mediante disposizione a causa di morte (art. 529a cpv. 2 AP-CO). L’avamprogetto permette così la creazione di un trust successorio in modo analogo a quanto già previsto nel diritto delle fondazioni (art. 81 cpv. 1 e 493 CC). L’atto unilaterale del disponente mediante il quale manifesta la sua volontà di costituire un trust e di destinargli alcuni beni del suo patrimonio personale è chiamato atto di trust. Tale atto deve contenere disposizioni che designano il trustee e i beneficiari e stabilire le regole relative all’amministrazione del trust (art. 529b cpv. 1 AP-CO).

Dopo aver creato il trust, il disponente scompare in linea di massima della vita del trust, rimane estraneo ai rapporti giuridici tra il trustee e i beneficiari, ma può designarsi come trustee o come beneficiario del trust. Se il disponente designa se stesso come trustee, egli non può essere l’unico beneficiario (art. 529c cpv. 2 AP-CO). Inoltre, al momento della costituzione, può riservarsi alcuni diritti che gli permettono di mantenere un controllo più o meno esteso sul trust, in particolare il diritto di revocare il trust o di modificare le disposizioni dell’atto di trust dopo la costituzione (art. 529e e 529t AP-CO). L’avamprogetto non limita l’estensione della facoltà del disponente di modificare tutti i tipi di disposizioni, in particolare quelle relative ai beneficiari, al diritto applicabile, al foro o alla competenza di un tribunale arbitrale. Tuttavia, la modifica è possibile soltanto in forma scritta (art. 529t cpv. 2 AP-CO). Infine, il disponente può conservare una facoltà di controllare il trustee attribuendosi il potere di acconsentire a determinati atti di quest’ultimo e di chiedergli di rendere conto della sua gestione o di sostituirlo. A seconda delle facoltà che il disponente si è riservato, il trust sarà qualificato come revocabile o irrevocabile. L’avamprogetto autorizza inoltre il disponente a concedere tutte le sue facoltà o parte di esse a un guardiano (protector) al quale affida il compito di controllare le attività del trustee e di garantire il rispetto dell’atto di trust (art. 529f AP-CO). Al guardiano può segnatamente essere conferito il potere di acconsentire ad alcuni atti del trustee, di chiedergli di rendere conto della sua gestione, nonché di sostituirlo o di designargli un successore.

In via di principio, la costituzione del trust richiede, oltre alla dichiarazione unilaterale del disponente, il trasferimento al trustee della proprietà dei beni (art. 529b cpv. 5 AP-CO) secondo le modalità specifiche di ciascun bene trasferito (art. 714 CC per i beni mobili, art. 656 CC per i beni immobili, art. 165 CO per i crediti, ecc.). Vi è un’eccezione a questo principio nel caso in cui il disponente designa sé stesso come trustee di beni di cui già è proprietario. Il trasferimento di beni è allora sostituito da una dichiarazione scritta del disponente. Anche il trust successorio è validamente costituito soltanto con il trasferimento dei beni al trustee. La destinazione dei beni al trust, e quindi il trasferimento della proprietà al trustee, deve essere ordinata nel quadro della successione del disponente mediante un’istituzione d’erede del trustee o un legato.