Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 56Fedlex · Rapporto esplicativo

«%ASFF_YYYY_ID»

4.4 Diritto dell’Unione europea

Il diritto dell’UE si occupa del trust nella quarta154 e nella quinta direttiva155 concernenti il contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Queste direttive impongono agli Stati membri di introdurre registri centrali e pubblici con i titolari effettivi delle società, dei trust e di altri istituti giuridici simili (fiducie, Treuhand, fideicomiso, ecc.). Inoltre gli Stati membri devono obbligare i trustee dei trust amministrati sul loro territorio a ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva. Contrariamente ai regolamenti, le direttive dell’UE non si applicano immediatamente ma vanno trasposte negli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Questi ultimi avevano tempo fino al 10 gennaio 2020 per istituire i registri con i titolari effettivi dei trust e molti di loro non hanno rispettato i loro obblighi entro il termine o l’hanno fatto solo parzialmente, in particolare non rendendo completamente pubblici i loro registri156. Inoltre, la qualità delle informazioni che figurano nei vari registri nazionali è ancora molto eterogenea.

Imponendo agli Stati membri di iscrivere i trust in un registro pubblico, la normativa europea va oltre gli attuali standard internazionali superando quanto richiesto dal GAFI e dal Forum globale. Poiché l’adozione di un registro pubblico non è una condizione per introdurre il trust nel nostro ordinamento giuridico e viste le conseguenze di una simile misura per l’insieme delle società e degli istituti giuridici presenti in Svizzera, l’avamprogetto rinuncia ad attenersi alla normativa europea su questo punto. La questione potrà essere trattata nell’ambito dei diversi lavori riguardanti la trasparenza delle persone giuridiche e dei costrutti giuridici.

Va aggiunto che il trust è trattato anche nel regolamento Bruxelles Ia157 e nella Convenzione di Lugano. Ai fini di questi strumenti, secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea158, lo status giuridico del beneficiario non deve essere qualificato come reale.

154 Direttiva (UE) 2015/849 cfr. nota 9.

155 Direttiva (UE) 2018/843 cfr. nota 122.

156 A giugno 2020, 23 dei 27 Stati membri dell’UE disponevano di un registro delle titolarità effettiva. Ma solo 13 di loro garantivano un accesso illimitato al pubblico.

157 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dic. 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012), pag. 1, nella sua versione attuale.

158 Sentenza del 17 mag. 1995 nella causa C-294/92, George Lawrence Webb contro Lawrence Desmond Webb (ECLI:EU:C:1994:193) Webb. La sentenza fa riferimento ancora alla Convenzione di Bruxelles e la riporta testualmente nei passaggi pertinenti.