Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine
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5 Presentazione del progetto
5.1 Normativa proposta
5.1.1 Codificazione del trust nel CO
5.1.1.1 Trust come istituto giuridico sui generis
Il progetto di legge prevede di introdurre il trust come nuovo istituto giuridico del diritto svizzero situato tra la fiducia e la fondazione. Non si tratta quindi di recepire un istituto straniero ma di integrare il trust nel quadro giuridico esistente. Per alcuni tratti il trust svizzero presenta caratteristiche giuridiche analoghe alla fiducia: distinzione tra proprietà legale e beneficio economico, carattere obbligatorio del rapporto tra trustee e beneficiari, contenuti degli obblighi di diligenza del trustee ecc. Gli elementi relativi alla costituzione di un patrimonio distinto, all’indipendenza del trust rispetto al disponente o anche alla posizione dei beneficiari si avvicinano invece alla fondazione ai sensi del CC. Tutto considerato la normativa è completata per consolidare i diritti dei beneficiari, segnatamente con l’introduzione di un esteso diritto d’informazione e di un diritto di seguito (tracing) sui beni in trust, nonché instaurando una volontaria giurisdizione.
A questo stadio occorre sottolineare che l’avamprogetto non prevede né modifiche né deroghe alle regole del CC in materia di diritti reali che rimangono interamente applicabili. Il trustee detiene l’insieme dei diritti di proprietà sui beni in trust, mentre i beneficiari dispongono soltanto di diritti personali consolidati da un privilegio nel fallimento in caso di esecuzione forzata contro il trustee e di un diritto di seguito se i beni in trust sono stati alienati in violazione degli obblighi del trustee. La normativa proposta non presuppone quindi un frazionamento della proprietà né prevede di riprendere concetti tipici della tradizione della common-law come la distinzione tra legal ownership e equitable interest159.
Il trust svizzero non è né un contratto né un ente giuridico dotato del godimento o dell’esercizio dei diritti civili, tanto meno una persona morale. Il trust deve essere considerato come un istituto giuridico sui generis consistente in un rapporto obbligatorio duraturo che vincola il trustee ai beneficiari e ha per oggetto un patrimonio speciale esclusivamente destinato agli interessi dei beneficiari, se del caso sottoposto a determinate facoltà che il disponente si è riservato o ha conferito a un guardiano (cfr. n. 5.1.1.4). Il carattere obbligatorio del trust svizzero spiega la scelta di collocare le disposizioni pertinenti nel CO. Non essendo né un contratto né una società, l’avamprogetto propone di trattare il trust in un nuovo titolo 22bis inserito nella seconda parte, immediatamente prima del titolo sulla società semplice.
159 THÉVENOZ, Proposition pour un trust suisse, RSDA 2/2018.