Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 58Fedlex · Rapporto esplicativo

«%ASFF_YYYY_ID»

5.1.1.2 Trust ai sensi della Convenzione dell’Aia, nell’interesse dei beneficiari

Il trust proposto dall’avamprogetto presenta le caratteristiche essenziali del trust di diritto anglosassone e corrisponde alla definizione della Convenzione dell’Aia (cfr

n. 1.1.2). Dovrebbe quindi poter essere pienamente riconosciuto all’estero. Secondo l’articolo 529a capoverso 1 AP-CO, il trust ha per oggetto la destinazione di beni da parte di uno o più disponenti a un patrimonio distinto detenuto e amministrato da uno o più trustee nell’interesse di uno o più beneficiari. Secondo questa disposizione, il trust deve essere creato da uno o più disponenti. L’avamprogetto non prevede quindi la costituzione del trust per legge o per decisione giudiziaria (resulting trusts, constructives trusts o statutory trust). Esso deve essere creato nell’interesse dei beneficiari. La costituzione del mero purpose trust non è quindi autorizzata. Ciò significa che il trust non si presenta come un costrutto giuridico alternativo alla fondazione per le organizzazioni di pubblica utilità. In questo ambito, la fondazione sembra soddisfare i bisogni dei diversi attori e, almeno per ora, non appare auspicabile introdurre un costrutto giuridico concorrente. D’altro canto il divieto dei purpose trust non esclude che un trust possa perseguire uno scopo di pubblica utilità. Infatti, un’organizzazione di pubblica utilità (scuola, ONG, chiesa, club sportivo ecc.) può essere designata come beneficiaria di un trust e, in questo caso, il trust dovrebbe anche poter perseguire uno scopo di pubblica utilità.

Per il resto, l’avamprogetto non prevede alcuna limitazione relativa allo scopo del trust. Un trust può quindi essere utilizzato in un contesto sia familiare sia professionale. Fatto salvo quanto precede riguardo ai purpose trust, il trust dovrebbe adempiere tutte le funzioni tradizionalmente attribuite agli (express) trust nei paesi anglosassoni (pianificazione patrimoniale, garanzia, detenzione di attivi ecc.). L’avamprogetto non prevede neppure restrizioni concernenti le attività che può esercitare il trustee. A condizione di rispettare le regole relative alla designazione dei beneficiari, è quindi possibile costituire commercial trust nell’ambito di attività economiche o commerciali. Pertanto, non è escluso che il trust possa costituire un costrutto giuridico alternativo all’impresa individuale o alle società commerciali (SA, SaGL, società cooperativa ecc.).

5.1.1.3 Durata limitata e revocabilità del trust

Il trust può essere costituito soltanto per una durata limitata che non può eccedere 100 anni (art. 529u AP-CO). La durata di 100 anni si ispira a quella prevista nei diritti reali per la durata massima del diritto di superficie (art. 779l cpv. 1 CC) o anche per l’usufrutto (art. 749 CC). Ed è tutto sommato conforme alla normativa dei Paesi in cui vige la rule against perpetuities (p. es. 125 anni per il trust inglese o 99 anni per la «fiducie» francese). In via di principio, il trust si scioglie alla scadenza prevista nell’atto di trust o quando non vi sono più beneficiari. Il disponente può tuttavia riservarsi un diritto di revoca che gli permette di mettere fine al trust e di recuperare la piena proprietà dei beni in trust. Il diritto di revoca termina con il decesso del disponente e quindi alla sparizione di quest’ultimo il trust diviene irrevocabile. L’avamprogetto prevede d’altronde la possibilità di sciogliere anticipatamente il trust con l’accordo unanime dei