Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine
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Obbligo di rendere conto
Il trustee è anche tenuto a rendere conto della sua gestione ai beneficiari e deve restituire ai beni in trust i beni e vantaggi acquisiti nell’esercizio della sua funzione (art. 529i e 529p AP-CO).
Responsabilità
L'avamprogetto prevede una responsabilità del trustee fondata sulle regole della responsabilità contrattuale (art. 97 segg. CO). Se viola i suoi obblighi causando così un danno ai beni in trust o ai beneficiari, il trustee è personalmente responsabile ed è tenuto a risarcirlo (art. 529k cpv. 1 AP-CO).
Retribuzione e risarcimento
Per compensarne gli obblighi, l’avamprogetto riconosce al trustee diritti analoghi a quelli del mandatario. Il trustee può pretendere il versamento di un risarcimento adeguato, il rimborso delle spese sostenute e la liberazione dagli obblighi assunti nell’esercizio regolare della sua funzione, nonché il risarcimento del danno subito senza sua colpa (art. 529o cpv. 1 AP-CO). Il trustee dispone di un diritto di ritenzione o di compensazione che gli permette di prelevare dai beni in trust gli importi necessari per il risarcimento (art. 529o cpv. 2 AP-CO).
5.1.1.6 Diritti dei beneficiari
Diritti e aspettative dei beneficiari relativi a prestazioni del trust – trust fisso e trust discrezionale
I diritti dei beneficiari sui beni in trust sono precisati nell’atto di trust. I beneficiari possono essere titolari di un diritto fisso alla concessione di una prestazione oppure disporre di una semplice aspettativa a discrezione del trustee (art. 529dAP-CO). Nel primo caso si è in presenza di un trust fisso (fixed interest trust), nel secondo di un trust discrezionale (discretionary trust). Soltanto i beneficiari di un trust fisso dispongono di un credito che possono far valere in giustizia. Un beneficiario può rinunciare in ogni momento, mediante dichiarazione scritta ai vantaggi conferiti dal trust (art. 529d cpv. 4 AP-CO).
Designazione dei beneficiari
Il trust deve essere creato nell’interesse di uno o più beneficiari che devono essere persone fisiche o giuridiche. I beneficiari devono essere designati dal disponente ed essere menzionati nell’atto di trust (art. 529b cpv. 1 e 529c AP-CO). Come precedentemente rilevato, l’avamprogetto non prevede la costituzione di trust senza beneficiari (purpose trust) tuttavia garantisce una certa flessibilità per la designazione di questi ultimi che non devono necessariamente essere designati per nome nell’atto di trust. È sufficiente che le disposizioni dell’atto di trust contengano i criteri che permettono di stabilire la qualità di beneficiario nel momento dell’erogazione di una prestazione (art. 529c cpv. 1 AP-CO). Inoltre, il disponente può riservarsi il diritto di modificare le disposizioni relative ai beneficiari, in particolare di aggiungerne di nuove o di sopprimerle (art. 529t