Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine

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più trustee che sono proprietari in comune dei beni in trust (art. 529g cpv. 5 n. 1 AP-CO). In via di principio, il trasferimento dei beni in trust da un trustee e il suo successore richiede un contratto scritto e deve rispettare le modalità applicabili all’attivo in questione (p. es. un atto di cessione in forma di atto pubblico e un’iscrizione nel registro fondiario per un immobile). L’avamprogetto prevede però un caso di successione universale in caso di decesso di trustee unico. Il giorno del decesso i beni in trust sono trasferiti senz’altro al nuovo trustee. Inoltre, l’avamprogetto permette che i beni in trust siano oggetto di un’assunzione di patrimonio secondo le regole dell’articolo 181 CO. L’applicazione delle regole della legge del 3 ottobre 2003160 sulla fusione (LFus) è espressamente esclusa.

Misure in caso di rischio d’insolvenza ed eccedenza dei debiti

Per garantire la protezione degli interessi del creditore del trust, l’avamprogetto prevede un’applicazione per analogia al trust delle regole del diritto societario sul rischio d’insolvenza e l’eccedenza di debiti (art. 529r AP-CO; art. 725 e 725b CO). L’applicazione di queste regole corrisponde a quanto previsto nel diritto delle fondazioni (art. 84a CC) ed è giustificata segnatamente dal fatto che il trust può essere utilizzato in un contesto commerciale.

5.1.1.8 Diritto di seguito sui beni in trust

Il trustee, come il fiduciario ai sensi del diritto svizzero, ha un pieno potere di disporre dei beni in trust e di conseguenza quando li aliena in violazione dei suoi obblighi la loro proprietà passa all’acquirente. Per proteggere l’interesse dei beneficiari, l’avamprogetto conferisce loro un diritto personale alla restituzione dei beni in trust alienati dal trustee in violazione della legge o delle disposizioni dell’atto di trust (art. 529q Ap-CO). Questo diritto, chiamato diritto di seguito (tracing), è riconosciuto anche agli altri trustee, al guardiano e al disponente se l’atto di trust lo prevede. Mira alla restituzione del bene alienato e alla sua reintegrazione nei beni in trust. Il diritto di seguito non può tuttavia essere esercitato contro un acquirente in buona fede e a titolo oneroso. Quest’ultimo è quindi protetto salvo che abbia ricevuto il bene gratuitamente. L’obbligo di restituzione dell’acquirente è retto dalle regole sull’indebito arricchimento, in modo analogo a quanto previsto dalla normativa sui titoli contabili (cfr. art. 29 cpv. 2 della legge del 3 ottobre 2008161 sui titoli contabili [LTCo]). Contrariamente a quanto prevale in altri ordinamenti giuridici, i beni in trust alienati in modo irregolare non formano un nuovo patrimonio distinto nel patrimonio dell’acquirente tenuto a restituzione e sono quindi accessibili ai creditori di quest’ultimo.

160 RS 221.301

161 RS 957.1