Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine
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5.1.3 Adeguamento del quadro legislativo vigente in materia di trust
All’entrata in vigore della Convenzione dell’Aia sono stati modificati diversi ambiti del diritto al fine di permetterne un’applicazione ai trust stranieri (cfr. n. 1.1.4). In generale, l’applicazione di queste regole al trust svizzero, come proposto nell’avamprogetto, è perfettamente adeguata. Sul piano del diritto successorio e matrimoniale in particolare le regole vigenti (nonché le modifiche decise nella recente revisione del diritto successorio)163 garantiscono in modo soddisfacente la protezione degli interessi degli eredi e del congiunto o del partner registrate. Altrettanto vale per le regole dell’esecuzione e del fallimento e per quelle del diritto internazionale privato. L’avamprogetto propone tuttavia alcuni adeguamenti per tenere conto dell’introduzione del trust nel nostro ordinamento giuridico e garantire una certa coerenza. Si tratta dei seguenti adeguamenti:
Diritto successorio
L'avamprogetto propone di precisare che, nel quadro della successione, la porzione disponibile può essere destinata in tutto o in parte alla costituzione di un trust (art. 493 AP-CC) così come il diritto vigente prevede per le fondazioni. Inoltre precisa a quali condizioni i beneficiari, o il trustee, possono essere tenuti a restituire le liberalità fatte a un trust (art. 528, al. 3, AP-CC). Inoltre le liberalità tra vivi fatte da un coniuge a un trust sono reintegrate negli acquisti (art. 208 CC) nel quadro della liquidazione del regime dei beni se soggiacciono alla riduzione nel quadro della successione (art. 527 CC). Questo risulta anche dalla riserva di cui all’articolo 529b capoverso 6 AP-CO.
Diritti reali
L'avamprogetto propone di sancire nel CC l’attuale regola dell’articolo 149d LDIP che permette di menzionare nel registro fondiario il rapporto di un immobile con un trust e di precisarne gli effetti per i terzi (art. 962b AP-CC).
Procedura civile
Il CPC deve essere modificato per stabilire le regole del foro nelle vertenze in materia di diritto dei trust. L’avamprogetto propone che, in assenza di proroga di foro valida, la vertenza possa essere sottoposta al tribunale del domicilio o della sede del convenuto (foro ordinario) o del trustee (art. 39a AP-CPC). Prevede anche di aggiungere le questioni non contenziose del diritto dei trust all’elenco degli affari sottoposti alla procedura sommaria (art. 250 lett. b n. 10–13 AP-CPC).
Diritto in materia d’esecuzione
Il foro di esecuzione alla sede del trust è sostituito dal foro del domicilio del trustee (art. 284a AP-LEF) per farlo corrispondere alla regola sul foro proposta dal CPC (art. 39a AP-CPC).
163 Modifica del 18 dic. 2020 del Codice civile svizzero (diritto successorio). La presente modifica entrerà in vigore il 1° gennaio 2023 (RU 2021 312).