Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine

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rata un reddito da attività lucrativa dipendente quando si tratta di una prestazione relativa al rapporto di lavoro. In linea di principio, ai fini della qualifica fiscale occorre appurare anche in questo caso la natura giuridica della prestazione.

Se l’attribuzione fiscale non è stata effettuata né al disponente né ai beneficiari, bensì a terzi (trust come soggetto fiscale nell’opzione 1, trustee nell’opzione 2; in ogni caso al di fuori del campo di applicazione della norma sussidiaria), il fatto di attribuire le prestazioni come reddito imponibile dei beneficiari (ad eccezione degli utili in capitale dell’opzione 2) è compatibile con l’imposizione secondo la capacità economica.

Per contro, le opinioni in merito alla costituzionalità dell’imposizione divergono riguardo alla variante b, dove in caso di prestazioni provenienti da beni destinati al trust si presuppone una donazione indiretta (cfr. n. 5.1.4.2).

Se non è stata effettuata alcuna attribuzione fiscale (in particolare nell’opzione 3 e, a seconda della variante, anche nelle altre opzioni), applicare l’imposta sul reddito alle prestazioni dei beneficiari sarebbe conforme alla Costituzione. Anche in questo caso, come già menzionato, le valutazioni divergono circa il fatto che le prestazioni da apporti di capitale possano essere considerate donazioni indirette.

Attrattiva

Gli aspetti essenziali dell’attrattiva dei trust svizzeri sono esaminati qui di seguito.

– La scelta di un trustee svizzero offre vantaggi o svantaggi fiscali rispetto alla scelta di un trustee estero? Se la scelta comporta svantaggi, ciò ha ripercussioni negative sulla piazza economica svizzera, dato che la domanda di prestazioni di servizi di trust presso gli offerenti svizzeri è più contenuta e i trust vengono costituiti soprattutto tramite trustee esteri?

– Il trattamento fiscale di un rapporto di trust offre vantaggi o svantaggi fiscali rispetto al trattamento di strumenti alternativi? Se comporta svantaggi, poche persone costituiranno un trust e sceglieranno invece strumenti alternativi. Ciò determinerebbe una riduzione della domanda di prestazioni di servizi di trustee svizzeri. Le conseguenze fiscali dipendono inoltre in maniera determinante dal fatto che il disponente o i beneficiari siano domiciliati in Svizzera o all’estero. Nel caso dei «family trust», si tratta di un trasferimento di beni ai discendenti. A questo proposito viene naturale procedere a un confronto con un’attribuzione secondo il diritto delle donazioni o delle successioni, nonché con l’istituzione di una fondazione di famiglia.

Per quanto riguarda le opzioni 3–7, le conseguenze fiscali non dipendono dalla scelta di un trustee svizzero o estero. Queste opzioni hanno quindi un effetto neutro sulla piazza economica svizzera.

Per contro, nelle opzioni 1 e 2, le conseguenze fiscali variano a seconda che venga scelto un trustee svizzero o estero. Ciò si verifica quando l’imposizione del trust (opzione 1) o del trustee (opzione 2) prevista dal diritto nazionale non si può attuare a causa del fatto che, secondo una CDI applicabile, il trust o il trustee sono residenti in un altro Stato. In questo caso entrambe le opzioni comportano l’applicazione della norma sussidiaria, secondo la quale l’attribuzione viene effettuata al disponente. Gli effetti fiscali di questa norma sussidiaria dipendono dalle circostanze del singolo caso (in particolare