Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine

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Opzione 6 Una volta effettuata l’attribuzione ai beneficiari: nessuna conseguenza fiscale.

Una volta effettuata l’attribuzione al disponente: imposta di successione o di donazione pagata dai beneficiari, salvo eccezione, come

p. es. prestazione di sostegno.

In mancanza di attribuzione ai beneficiari e al disponente (beneficiari non identificabili e prestazione dopo il decesso del disponente):

variante a: imposta sul reddito;

variante b: imposta sul reddito, salvo nel caso in cui i beneficiari provino che si tratta di una prestazione proveniente da beni destinati al trust (donazione indiretta).

Opzione 7 Una volta effettuata l’attribuzione al disponente: imposta di successione o di donazione a seconda del diritto cantonale.

Se non viene effettuata un’attribuzione al disponente:

variante a: imposta sul reddito;

variante b: imposta sul reddito, salvo nel caso in cui i beneficiari provino che si tratta di una prestazione proveniente da beni destinati al trust (donazione indiretta).

5.1.4.4 Valutazione delle opzioni

Costituzionalità

Al momento della costituzione di un trust è fondamentale sapere se si applicano imposte di successione o di donazione. A causa dell’autonomia cantonale in materia di imposte di successione e di donazione, i Cantoni possono dichiarare che la persona a cui sono attribuiti i beni e i redditi dopo la costituzione del trust sia soggetta all’imposta di successione o a quella di donazione, in particolare i beneficiari che godono di un diritto, il trust (nell’opzione 1) o il trustee (nell’opzione 2). La riscossione di un’imposta di successione o di donazione sembra possibile anche se non è effettuata alcuna attribuzione (opzione 3; a seconda della variante anche opzioni 4–7).166 Tuttavia, spetta ai Cantoni definire il soggetto fiscale (e chiarire la relativa questione dell’aliquota d’imposta applicabile: p. es. tariffa per non parenti oppure imposizione più contenuta o esenzione per i discendenti diretti).

L’attribuzione dei beni apportati in un trust e dei redditi che ne derivano ai fini

delle imposte sulla sostanza e sul reddito rientra nell’ambito armonizzato. Il legislatore

166 Contestato in parte nella dottrina (cfr. p. es. AMONN, op. cit., pag. 503, e DANON, Switzerland's direct and international taxation of private express trusts, Università di Ginevra / Ginevra, 2004, pag. 125).