Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine

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Pertanto, possono sorgere problemi quando si tassa una persona che non dispone economicamente dei beni in questione e che può subire una carenza di liquidità a causa delle imposte richieste.

Inoltre si possono riscontrare difficoltà pratiche quando al momento del pagamento delle prestazioni si distingue fra i beni apportati dal disponente e i redditi conseguiti nel corso della durata del rapporto di trust.

L’attuazione dell’opzione 1 presuppone, nel caso dei beneficiari di un «irrevocable discretionary trust» in diversi Cantoni o all’estero, la ripartizione dei redditi e dei beni in trust tra questi beneficiari. Tuttavia, nel caso di un «irrevocable discretionary trust» i beneficiari non hanno diritti definiti sotto forma di quote o importi. Sarà la prassi a determinare come quantificare nel singolo caso queste parti.

Conformità con le CDI attuali

Sotto l’aspetto della conformità alle CDI, le opzioni devono essere analizzate per determinare se l’imposizione prevista in Svizzera è limitata da tali convenzioni. In questo caso, l’opzione in questione non potrebbe essere applicata in alcune circostanze e offrirebbe la possibilità di creare strutture atte a eludere un’imposizione da parte della Svizzera.

I beni in trust sono composti in genere da beni mobili privati, che fruttano dividendi e interessi. Secondo il Modello di convenzione dell’OCSE, che in linea di principio costituisce la base per le CDI svizzere, i beni mobili privati possono essere tassati solo dallo Stato di residenza della persona a cui sono attribuiti (art. 22 del Modello di convenzione dell’OCSE). Se i beni in trust sono investiti in Stati terzi, i dividendi e gli interessi che ne derivano possono essere tassati soltanto nello Stato di residenza (art. 21 del Modello di convenzione dell’OCSE). Se i beni mobili privati sono investiti in uno Stato contraente diverso dallo Stato di residenza della persona a cui vengono attribuiti i redditi, questi ultimi possono anche essere tassati soltanto nello Stato di residenza di tale persona, fatto salvo un diritto d’imposizione limitato dello Stato della fonte per dividendi e interessi (art. 10 e 11 del Modello di convenzione dell’OCSE).

Le limitazioni derivanti dalle CDI risultano in particolare quando i beni in trust e i proventi che ne derivano sono redditi o beni di una persona residente in un altro Stato contraente a cui la Svizzera attribuisce tali redditi o beni. Quando gli stessi redditi o beni sono tassati in Svizzera perché attribuiti a una persona residente in Svizzera, non si è in presenza di una doppia imposizione vietata dalle CDI. Ciò vale anche quando uno Stato estero effettua l’attribuzione a una persona residente sul suo territorio e la tassa applicando le proprie norme. In linea di principio l’attribuzione di redditi e beni avviene secondo il diritto nazionale. Occorre pertanto esaminare in particolare se le opzioni considerate potrebbero implicare l’attribuzione a una persona residente in uno Stato partner della CDI. Dato che in questo caso la conformità alle CDI deve essere valutata in particolare dal punto di vista della predisposizione di alcune opzioni a creare strutture atte a eludere un’imposizione da parte della Svizzera, ci si focalizza su quelle variabili che possono essere scelte dal disponente liberamente e a prescindere dallo scopo del trust. Si tratta innanzitutto della persona o dello Stato di residenza del trustee.