Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine

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federale deve rispettare in particolare il principio di legalità e quello dell’imposizione secondo la capacità economica.

Tutte le opzioni disciplinano questa attribuzione, almeno per quanto concerne i suoi principi, a livello legislativo, soddisfacendo così il principio di legalità. La valutazione relativa all’attribuzione secondo la capacità economica è più complessa. Il fatto che l’attribuzione fiscale continui a essere effettuata a carico del disponente quando quest’ultimo non si è privato definitivamente dei beni non pone problemi, così come l’attribuzione ai beneficiari quando questi hanno diritto ai beni o ai redditi che ne derivano. Tutte le opzioni seguono questi principi e sembrano pertanto conformi alla Costituzione.

Un’attribuzione al disponente o ai beneficiari, anche se il disponente ha rinunciato definitivamente alla facoltà di disporre dei beni trasferiti, senza tuttavia concedere diritti definiti ai beneficiari, è considerata anticostituzionale dalla dottrina prevalente. A seconda delle varianti, questi casi concernono le opzioni 4–7. In certa misura, anche la responsabilità solidale proposta dall’opzione 1 potrebbe essere criticata sotto il profilo del diritto costituzionale. Tuttavia, visto il campo d’applicazione di questa regola e nella misura in cui la responsabilità sussidiaria proposta mira a garantire l’imposizione ed evitare una lacuna fiscale, la normativa può essere considerata giustificata, il che dovrà essere comunque riesaminato in modo più approfondito alla luce dei risultati della consultazione. La critica della dottrina sul diverso trattamento del disponente nella prassi vigente a seconda del domicilio in Svizzera o all’estero si può applicare ugualmente all’opzione 7 (cfr. n. 2.8).

I principi di legalità e dell’imposizione secondo la capacità economica sono rilevanti anche riguardo al trattamento fiscale delle prestazioni ai beneficiari. In linea di principio, il trattamento di queste prestazioni ai fini delle imposte sul reddito e sull’utile è ugualmente un settore armonizzato, che deve essere disciplinato dalla legislazione federale. Tuttavia, se costituisce una successione o una donazione, la prestazione rientra nel campo d’applicazione dell’imposta di successione o di donazione, e quindi nel settore di competenza del legislatore cantonale.

Riguardo alla variante a, le opzioni valutate seguono le norme generali delle imposte sul reddito e sull’utile. Questo approccio sembra compatibile con il principio di legalità. I rapporti di trust possono perseguire scopi diversi e in ogni fattispecie occorre appurare la natura giuridica di una prestazione. Per esempio, se un’impresa ha costituito un trust che fornisce prestazioni ai suoi dipendenti, queste possono essere considerate come reddito da attività lucrativa dipendente. Alla luce di ciò, una normativa esaustiva per tutte le varianti immaginabili si rivela impossibile.

Per quanto concerne la capacità economica è incontestabile che le prestazioni non possano implicare conseguenze fiscali se i beni in questione sono stati previamente attribuiti al destinatario. Ciò vale per tutti i casi in cui i beneficiari hanno acquisito un diritto.

Se i beni sono stati precedentemente attribuiti al disponente, la riscossione dell’imposta di successione o di donazione sulla prestazione è ugualmente conforme alla Costituzione, a condizione che siano soddisfatti gli altri requisiti di una successione o di una donazione secondo il diritto cantonale, oppure se per esempio la prestazione è conside-