Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine
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dal luogo di domicilio del disponente) e dalle conseguenze fiscali che ne risultano nell’altro Stato.
Un «family trust» a favore dei discendenti diretti non è conveniente sotto l’aspetto fiscale se al momento del trasferimento i beni sono soggetti all’imposta di successione o di donazione alla tariffa per non parenti e/o se al momento del versamento delle prestazioni tali valori sottostanno all’imposta sul reddito. Sotto questo aspetto le opzioni 4–7 sono le più vantaggiose perché prevedono l’attribuzione più ampia possibile al disponente o ai beneficiari, il che esclude di fatto un’imposta di successione o di donazione alla tariffa per non parenti.
Il diritto civile svizzero vigente ammette le fondazioni di famiglia solo a condizioni restrittive, ma riconosce le fondazioni di famiglia estere. Qui di seguito si procede pertanto a un raffronto con le fondazioni di famiglia estere.
Nel caso delle fondazioni di famiglia estere si distinguono tre diverse situazioni, che comportano trattamenti fiscali differenti.
– Il fondatore non si è privato definitivamente dei beni, per esempio perché si è riservato il diritto di revocare la fondazione. In questo caso la fondazione non è considerata ai fini fiscali e viene trattata fiscalmente come un «revocable trust».
– Il fondatore si è privato definitivamente dei beni e i beneficiari dispongono di diritti definiti o hanno il potere di disporre economicamente almeno di quote del capitale della fondazione. In questi casi i Cantoni applicano la stessa prassi prevista per l’«irrevocable fixed interest trust».
– Il fondatore si è privato definitivamente dei beni e i beneficiari non dispongono di diritti definiti o non hanno alcun potere di disporre economicamente di tali beni. Le conseguenze fiscali dell’istituzione e del versamento delle prestazioni della fondazione estera riconosciuta come soggetto fiscale dipendono dalle circostanze del singolo caso, segnatamente dalla residenza delle persone coinvolte. Di norma, l’onere fiscale nello Stato di sede della fondazione dovrebbe risultare basso. È estremamente difficile fare un raffronto con le conseguenze fiscali delle opzioni elaborate per la regolamentazione del trust, poiché i vantaggi o gli svantaggi fiscali dipendono dalla residenza delle persone coinvolte.
Onere amministrativo e praticabilità
Sotto l’aspetto fiscale, i trust sono suddivisi in diverse categorie («revocable» / «irrevocable fixed interest» / «irrevocable discretionary») e sono pertanto attribuiti al disponente, ai beneficiari, a terzi o a nessuno. L’attribuzione a queste categorie rende necessaria un’analisi delle circostanze concrete del singolo caso, che può richiedere chiarimenti dispendiosi e impegnativi. A questo proposito le opzioni 4–6 risultano migliori rispetto alle altre, poiché fanno una distinzione soltanto fra due categorie rilevanti (anziché tre).
Quando i contribuenti non dispongono di diritti di informazione sufficienti nei confronti del trust per onorare i loro obblighi di collaborare, possono risultarne problemi a livello di imposizione. Questi problemi possono porsi in particolare per i beneficiari, che in casi estremi non sanno nemmeno chi sia il disponente del trust.