Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine
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La destinazione dei beni al momento della costituzione del trust deve rispettare i requisiti formali previsti all’articolo 529° capoverso 2 AP-CO per le diverse forme di costituzione (dichiarazione scritta o disposizione a causa di morte). Le destinazioni effettuate in seguito dal disponente o da terzi non sono sottoposte ad alcuna regola speciale di forma. Tuttavia il capoverso 3 precisa che, se il disponente medesimo è il trustee, la destinazione al trust di beni di cui lui è proprietario richiede che tali beni siano elencati in dettaglio in una dichiarazione scritta.
Art. 529m Iscrizione in un registro pubblico
Se un bene in trust è iscritto in un registro pubblico, l’esistenza di un rapporto di trust deve essere oggetto di una menzione. Concretamente il trustee deve inoltrare una richiesta di iscrizione del rapporto di trust nel registro rispettando le condizioni previste dalla normativa applicabile (per gli immobili, quelle del registro fondiario ad esempio). I registri pubblici in questione sono segnatamente il registro fondiario, il registro del naviglio, il registro aeronautico e i diversi registri relativi ai diritti della proprietà intellettuale (marche, brevetti ecc.)178. L’obbligo riguarda in via di principio sia i registri in Svizzera sia quelli all’estero. Riprendendo la regola prevista attualmente all’articolo 149d LDIP, l’avamprogetto precisa esplicitamente che il rapporto di trust è opponibile a terzi in buona fede soltanto se menzionato nel registro. In assenza di menzione si parte dal presupposto che il bene appartenga al patrimonio personale del trustee. La menzione è quindi necessaria per preservare l’integrità dei beni in trust e tutelare l’interesse dei beneficiari.
L’avamprogetto sancisce dunque nel CO la base legale che permette di menzionare il rapporto di trust costituito secondo il diritto svizzero nei vari registri pubblici. Si tratta degli stessi registri attualmente menzionati all’articolo 149d LDIP ossia il registro fondiario, il registro del naviglio, il registro aeronautico e i diversi registri relativi ai diritti della proprietà intellettuale. Per quanto riguarda il registro fondiario, la regola è ripresa anche all’articolo 926b AP-CC. L’avamprogetto rinuncia ad aggiungerla nelle diverse leggi che disciplinano gli altri registri pubblici e non sono state modificate in seguito all’adozione dell’articolo 149d LDIP. Un adeguamento delle diverse leggi speciali non appare indispensabile; potrebbe tuttavia essere preso in considerazione in occasione delle prossime revisioni di tali leggi (cfr. n. 5.2.2). Occorre rilevare che l’articolo 149d LDIP è mantenuto e continuerà a essere applicato all’iscrizione nei registri pubblici dei rapporti di trust stranieri.
Art. 529n Diritti di terzi sui beni in trust
Secondo il capoverso 1, i beni in trust e i debiti che li gravano costituiscono un patrimonio distinto dal patrimonio personale del trustee. I beni in trust non rientrano nel regime matrimoniale né nella successione del trustee, il che significa che non vanno presi in considerazione al momento della liquidazione del regime dei beni e il trustee non ne può disporre nella successione.
178 Cfr. art. 58 ORF; Acquisto di fondi da parte di persone all'estero, istruzioni per gli ufficiali del registro fondiario, 1° lug. 2009, n. 33; THOMAS MAYER, Die Eintragung des Trusts in das schweizerische Handelsregister, AJP/PJA, 5/2017, pag. 653 segg.