Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 97Fedlex · Rapporto esplicativo
«%ASFF_YYYY_ID»
Secondo il capoverso 2, il trustee può esercitare un diritto di ritenzione o di compensazione sui beni in trust per i crediti esigibili in base alla presente disposizione.
Art. 529p Obbligo di restituzione del trustee
Il trustee deve restituire tutti i beni o vantaggi acquistati o ricevuti per qualsiasi motivo nell’ambito della sua funzione (cpv. 1). Questa disposizione prevede un’azione di restituzione e di consegna dell’utile analoga a quella del contratto di mandato (art. 400 CO) e della gestione (art. 423 CO); essa ha lo scopo di evitare che il trustee si arricchisca a spese dei beneficiari.
Il capoverso 2 prevede una regola speciale nel caso in cui un trustee dirige diversi trust e, violando i suoi obblighi, utilizza i beni di un trust a vantaggio di un altro. Il trust danneggiato ha diritto alla restituzione di quanto prelevato dai sui beni, in natura o in valore a seconda delle circostanze, nonché a un’eventuale parte del plusvalore. Questa disposizione deroga dunque ai principi applicati all’indebito arricchimento in quanto la restituzione è dovuta anche se l’arricchimento dell’altro patrimonio non esiste più e anche se il trust danneggiato ottiene un importo superiore rispetto a quanto che gli è stato sottratto. Questa normativa che si ispira a quelle esistenti nei Paesi che hanno un diritto dei trust, presenta alcune analogie con il meccanismo della compensazione nel diritto matrimoniale180. Essa completa l’obbligo del trustee di restituire i beni e i vantaggi che ha acquisito o ricevuto nell’esercizio della sua funzione (cpv. 1) nonché le disposizioni sul diritto di seguito (art. 529q AP-CO) che si applicano soltanto in caso di alienazione di un bene in trust a terzi.
Art. 529q Diritto di seguito
Il presente articolo conferisce un diritto di seguito sui beni in trust alienati dal trustee in violazione dell’atto di trust o della legge (cpv. 1). Permette di ottenere la restituzione ai beni in trust del bene in questione o del suo surrogato. Il diritto di seguito è retto dalle regole sull’indebito arricchimento (art. 62 – 67 CO). Altre pretese fondate sul CO sono espressamente fatte salve. Si tratta segnatamente della normativa sulla responsabilità delittuale, sui contratti e anche sulla gestione d’affari senza mandato. L’avamprogetto prevede a questo riguardo un sistema analogo a quello previsto nella normativa sui titoli contabili (cfr. art. 29 LTCo).
Secondo il capoverso 2, il diritto di seguito può essere esercitato da un altro trustee, da un guardiano o da ciascun beneficiario. Se l’atto di trust lo permettono, può essere esercitato anche dal disponente.
Il diritto di seguito può essere diretto contro ogni acquirente di un bene in trust, a prescindere dal modo di acquisto. L’acquirente in buona fede è tuttavia protetto a condizione che abbia acquistato il bene a titolo oneroso (cpv. 3). Il diritto di seguito si estingue nei suoi confronti e nei confronti di ogni successivo acquirente. L’acquirente a titolo gratuito non è invece protetto; a differenza della normativa generale dell’articolo 933 CC, ma conformemente a quanto prevede l’articolo 29 capoverso 1 LTCo,
180 Art. 206 e 209 CC.