Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine

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assumere la forma di un’assunzione di patrimonio sottoposta alle regole dell’articolo 181 CO. Le disposizioni della LFus non si applicano al trasferimento dei beni in trust, anche se il vecchio trustee o il suo successore sono persone giuridiche iscritte nel registro di commercio. Conformemente alle regole applicabili all’assunzione di patrimonio, gli attivi del trust devono essere trasferiti secondo le modalità che sono loro proprie. Il trasferimento degli immobili richiede così un atto pubblico e un’iscrizione nel registro fondiario. I debiti legati ai beni in trust, sono trasferiti non appena viene comunicata l’assunzione ai creditori e senza che sia necessario il consenso di questi ultimi (art. 181 cpv. 1 CO). Il vecchio trustee rimane comunque solidalmente obbligato per tre anni insieme al suo successore (art. 181 cpv. 2 CO). In via di principio, i beni in trust sono trasferiti nel quadro di una successione a titolo particolare. L’avamprogetto prevede tuttavia una successione a titolo universale nel caso in cui il trustee è una persona fisica che decede senza lasciare co-trustee. I beni in trust sono allora trasferiti senz’altro al successore nel giorno del decesso del trustee. I beni in trust dunque non rientrano nella successione del trustee conformemente alla regola dell’articolo 529n capoverso 1 AP-CO. L’intervento degli eredi del trustee deceduto non è necessario, il che agevola il trasferimento dei beni in trust. Il trasferimento di pieno diritto ha luogo anche quando il nuovo trustee non è ancora noto nel momento del decesso del suo predecessore. In una tale situazione i beni in trust non entrano nella successione del trustee defunto. La proprietà dei beni passerà al successore non appena sarà stato designato conformemente al capoverso 3.

Art. 529t Facoltà di modifica e scioglimento / I. Modifica

Il capoverso 1 permette di conferire al disponente, al trustee o a un guardiano la facoltà di modificare l’atto di trust. Questa facoltà corrisponde a quanto generalmente previsto dai diritti stranieri in materia di trust e costituisce una differenza fondamentale con le fondazioni che sono governate dal principio dell’immutabilità (Erstarrungsprinzip)182. La facoltà di modifica può riguardare l’insieme delle disposizioni dell’atto di trust o essere limitata ad alcune di esse. Il suo esercizio può essere libero o vincolato al rispetto di determinate condizioni. Il progetto di legge non pone alcun limite alla facoltà di modifica, quindi, se l’atto di trust lo permette, le modifiche possono riguardare elementi essenziali dell’atto di trust. Come esempio, il testo di legge menziona la modifica delle disposizioni concernenti i beneficiari, il diritto applicabile e il foro o la competenza di un tribunale arbitrale. Una tale modifica non equivale quindi a una revoca del trust né alla costituzione di un nuovo trust. Per quanto concerne la facoltà di proroga del foro, la possibilità offerta dall’avamprogetto corrisponde alla soluzione dell’articolo 149b capoverso 1 LDIP secondo cui il disponente può delegare la scelta del foro a un terzo come il trustee o il guardiano183.

Secondo il capoverso 2, ogni modifica delle disposizioni dell’atto di trust richiede la forma scritta. Quando il trust è costituito mediante dichiarazione scritta (art. 529a cpv. 2), questa regola si limita a riprendere il principio generale del parallelismo delle

182 GRUNINGER, BSK-ZGB I, art. 88/89 n. 2.

183 Messaggio sulla Convenzione dell’Aia, pag. 555 seg.; GUILLAUME, CR-LDIP, art. 149b n. 12.