Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine
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l’interesse dei beneficiari alla conservazione dei beni in trust prevale sull’interesse del succitato acquirente.
L'azione in restituzione si prescrive secondo le regole dell’articolo 67 CO (termine relativo di tre anni e assoluto di dieci).
Art. 529r Rischio d’insolvenza ed eccedenza di debiti
In caso di rischio d’insolvenza ed eccedenza di debiti del trust, il progetto prevede un regime analogo a quello applicabile alle fondazioni che rimanda alle disposizioni del diritto della società anonima181. In caso d’insolvenza, il trustee ha in particolare l’obbligo di elaborare un piano di tesoreria secondo le regole dell’articolo 725 CO. Se sussiste fondato timore che il trust sia sovra indebitato, va seguita la procedura descritta all’articolo 725b CO. Il trustee deve allora allestire conti intermedi e sottoporli alla verifica di un revisore abilitato. Se l’eccedenza di debiti è confermata, il trustee è tenuto ad avvisare il giudice. L’avviso può essere fatto sotto forma di domanda di moratoria concordataria o di dichiarazione di fallimento. È fatta salva la possibilità per il trustee di rinunciare ad avvisare il giudice se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 725b capoverso 4 CO.
Art. 529s Sostituzione del trustee o del guardiano
Il capoverso 1 elenca le situazioni in cui termina la funzione del trustee o del guardiano. Ciò avviene anzitutto quando l’interessato si dimette (n. 1). Le dimissioni non sono sottoposte ad alcun requisito formale e devono essere comunicate a un trustee o a un guardiano o, in loro assenza, a un beneficiario o al giudice affinché, se occorre, sia designato un sostituto. La funzione del trustee o del guardiano finisce anche quando l’interessato diviene insolvente (n. 2), diviene civilmente incapace o per un altro motivo non è in grado di esercitare la sua funzione (n. 3) oppure muore (n. 4). Oltre ai motivi indicati nell’avamprogetto, l’atto di trust può prevedere altri motivi di cessazione della funzione, può in particolare fissare la durata della funzione o conferire al disponente, ai beneficiari o a un guardiano il diritto di porvi fine.
Il capoverso 2 conferisce a ogni beneficiario il diritto di chiedere al giudice la revoca del trustee o del guardiano che viola in modo grave i suoi obblighi. La revoca può anche essere chiesta da un altro trustee o da un altro guardiano. A parte questo caso, i beneficiari non possono in via di principio rimuovere un trustee o un guardiano dalle sue funzioni. L’atto di trust può tuttavia disporre altrimenti. La sostituzione del trustee o del guardiano alla fine delle sue funzioni è retta dal capoverso 3. Di regola, il sostituto è designato conformemente alle disposizioni dell’atto di trust che possono ad esempio affidarne la scelta a un «appointor» o, anche rinunciare a designarlo, se vi sono più trustee o protettori. Se l’atto di trust non contiene alcuna indicazione, il nuovo trustee o guardiano deve essere designato dal giudice.
Secondo il capoverso 4, il trasferimento dei beni in trust tra il vecchio trustee e il suo successore richiede un contratto scritto. Il trasferimento degli attivi e dei passivi può
181 Cfr. gli art. 84a CC nonché 725 e 725b CO, modificati nel quadro della revisione del diritto della società anonima del 19 giu. 2020.