Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 52 pagine

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Rapporto sulla consultazione: introduzione del trust

partecipante intende l’atto di trust come un atto giuridico unilaterale ricettizio opponibile a tutti i terzi.

4.2.1 Natura giuridica e forma

Secondo 3 Cantoni105 e un’organizzazione106, l’avamprogetto è da accogliere con favore nella misura in cui non si limita a riprendere il diritto straniero, ma concepisce un proprio trust svizzero in modo da garantire una maggiore certezza del diritto. Per un partecipante107, nonostante questo impegno sia lodevole, il progetto non è abbastanza specifico da garantire un livello sufficiente di certezza del diritto: la legge dovrebbe indicare gli elementi essenziali dell’atto di trust. Inoltre, se non venisse designato un trustee in caso di costituzione del trust per disposizione a causa di morte, bisognerebbe riconsiderare la situazione giuridica dei valori patrimoniali attribuiti al trust dopo il decesso del disponente.

Al contrario, 2 Cantoni108 e 2 organizzazioni109 si esprimono a favore di uno strumento di pianificazione successoria basato su istituti già noti al diritto svizzero: la Svizzera non deve utilizzare strumenti di diritto straniero non adeguati alle intenzioni del diritto svizzero, creando così incertezza giuridica.

4.2.2 Struttura del trust

Secondo un Cantone110, a ogni trust dovrebbe essere attribuito un numero d’identificazione ai sensi della legge federale del 18 giugno 2010 sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI; RS 431.03), in modo da poter identificare chiaramente i diversi trust.

4.2.3 Limitazione dello scopo del trust

11 organizzazioni111 non ritengono appropriato un divieto per i purpose trust, dal momento che renderebbe l’istituto svizzero meno attrattivo rispetto ai trust stranieri; inoltre, sarebbe facile eludere il divieto creando soggetti giuridici intermediari da nominare come beneficiari.

Un Cantone112 e 3 organizzazioni113 sottolineano invece la necessità di mantenere il divieto per evitare ogni tipo di concorrenza tra il trust e le fondazioni e fanno notare che un trust senza beneficiari né guardiano non sarebbe sottoposto ad alcun tipo di vigilanza.

4.2.4 Limitazione temporale e revocabilità

Un partecipante114 sostiene che la tradizione giuridica svizzera tende a ridurre al minimo il lasso di tempo dell’influenza della persona deceduta sui valori patrimoniali disposti per successione. Di conseguenza, bisognerebbe limitare la durata del trust a 80 anni o introdurre un meccanismo simile a quello del diritto d’autore (50 anni dopo il decesso del disponente).

105 AI, OW, ZG

106 Burckhardt

107 UZH

108 GR, VD

109 FSA, UNIL

110 ZH

111 ASCFI, Bär & Karrer, Burckhardt, Findling Grey, Lanter, SATC, STEP-Ge, STEP Swiss and Liechtenstein, Verein STEP, Walder Wyss, SUPSI

112 GE

113 SwissFoundations, UNIGE, UZH

114 UZH