Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 52 pagine
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Rapporto sulla consultazione: introduzione del trust
4.2.6 Diritti e obblighi delle parti coinvolte
4.2.6.1 Osservazioni generali
Secondo un Cantone128 e un’organizzazione129, i diritti delle parti coinvolte e dei terzi (coniugi, creditori, eredi) non sono sufficientemente tutelati.
Un partecipante130 sottolinea che il progetto non deve scostarsi dal principio della relatività dei contratti e dalle norme sull’acquisto in buona fede, in particolar modo se si dovesse rinunciare a richiedere l’iscrizione del trust in un registro pubblico.
4.2.6.2 Disponente
Un’organizzazione131 è favorevole alla possibilità di modificare le disposizioni dell’atto di trust concessa al disponente. Tuttavia, a causa del rischio di abusi, questa possibilità dovrebbe essere in alcuni casi limitata (necessità di nominare più trustee, presenza di un guardiano, ecc.).
4.2.6.3 Trustee
Alla luce del rischio di abusi, un Cantone132 è dell’opinione che i trustee dovrebbero essere soggetti alle prescrizioni valide per gli intermediari finanziari, indipendentemente dal fatto che operino come professionisti o meno.
Secondo un’organizzazione133, la responsabilità personale dei trustee può comportare maggiori costi amministrativi per il trust, segnatamente a causa della necessità di stipulare un’assicurazione di responsabilità civile.
Un’organizzazione134 plaude all’obbligo imposto ai trustee di esercitare la loro funzione di persona.
Un partecipante135 ritiene che la legge debba disciplinare i casi di controversia tra beneficiario e trustee, dato che i beni in trust potrebbero esserne compromessi (p. es. provvedimenti superprovvisionali). Sostiene inoltre che sia necessario disciplinare esplicitamente la procedura da seguire in caso di controversia sulla retribuzione dei trustee.
Un’organizzazione136 chiede una definizione più precisa delle facoltà di disposizione dei trustee e vuole che venga indicato se tali facoltà sono accordate automaticamente o se devono essere previste nell’atto di trust.
Un’organizzazione137 accoglie inoltre con favore l’ampio margine discrezionale concesso per l’organizzazione del trust (p. es. esclusione dell’obbligo di agire in modo indipendente, ecc.), visti gli svariati scopi per cui quest’ultimo può essere impiegato. Tuttavia, la stessa
128 NE
129 CUEFS
130 UNIL
131 UZH
132 GE
133 UZH
134 UZH
135 UZH
136 Cone Marshall
137 UZH