Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 52 pagine
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Rapporto sulla consultazione: introduzione del trust
Un’organizzazione115 è invece dell’opinione che il trust debba poter essere costituito per almeno 150 anni, così da assicurare l’attrattiva del trust svizzero in concorrenza con le piazze finanziarie straniere. Per diminuire il rischio di riciclaggio di denaro, si potrebbe pensare di introdurre una durata minima, per esempio di cinque anni, così da rendere il trust meno attrattivo per gli impieghi criminali.
4.2.5 Costituzione
A causa della complessità del trust (p. es. requisiti formali, porzioni legittime secondo il diritto successorio, ecc.) e del rischio di abusi a danno di creditori, coniugi ed eredi, 3 Cantoni116 e 3 organizzazioni117 richiedono che per costituire il trust sia necessario un atto pubblico, ritenendo che sia l’unica soluzione per permettere al disponente di disporre dei suoi beni in piena corrispondenza con i propri desideri, di evitare quindi conflitti e/o di agire perlomeno con piena consapevolezza della situazione. Secondo la proposta di uno di questi Cantoni118, si potrebbe rinunciare a questa forma qualificata solo nei casi in cui il trustee è un professionista assoggettato alle prescrizioni per gli intermediari finanziari. Un’organizzazione119, al contrario, è dell’opinione che l’accettazione dei beni da parte del trustee debba essere sufficiente per la costituzione del trust, a patto che la presenza degli elementi essenziali dell’atto di trust possa essere dimostrata in un modo diverso dalla forma scritta.
Un Cantone120 ha presentato varie proposte in merito alla costituzione del trust, suggerendo per esempio di chiedere l’approvazione del coniuge e, laddove ci siano figli, dell’autorità di protezione dei minori. In caso di trust commerciale, sostiene inoltre che occorra applicare per analogia le disposizioni in materia di protezione dei creditori della legge del 3 ottobre 2003 sulla fusione (LFus; RS 221.301). Un’organizzazione121 è favorevole all’obbligo di contabilità semplificata, ma auspica che i principi della tenuta regolare dei conti (art. 957 cpv. 3 CO) vengano introdotti nello stesso diritto in materia di trust. Infine, 3 Cantoni122, un partito123 e 3 organizzazioni124 si esprimono a favore dell’introduzione di un registro pubblico dei trust. Un Cantone125 e 2 organizzazioni126 che respingono l’introduzione del trust in sé sostengono che sarebbe necessario almeno un registro pubblico, in linea con la normativa dell’Unione europea e con gli sforzi profusi a livello internazionale per una maggiore trasparenza in ambito fiscale.
Un’organizzazione127 è dell’opinione che non sia coerente disporre condizioni più severe per la modifica dell’atto di trust che per la modifica di un atto di fondazione.
115 Findling Grey
116 GR, NE, ZH
117 ANB, CP, FSN
118 ZH
119 Burckhardt
120 NE
121 veb.ch
122 GR, NE, ZH
123 PS
124 CSRF, UNIL, USS
125 LU
126 Alliancesud, Public Eye
127 UZH