Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 52 pagine

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Rapporto sulla consultazione: introduzione del trust

Per un partecipante145, la legge deve prevedere una disposizione che disciplini il trasferimento tra il patrimonio personale del trustee e i beni in trust o viceversa e che disciplini le condizioni per considerare valido il trasferimento. Il fatto che il progetto accordi ai singoli individui la possibilità di detenere due patrimoni solleva molti quesiti legati alla doppia rappresentanza, alla necessità di una curatela, alla prescrizione, alla compensazione, alla consegna di documenti scritti ricettizi, alla confusione (art. 118 CO), ecc. Per chiarire tutte queste situazioni di incertezza, secondo il partecipante bisognerebbe prevedere che gli atti che modificano tra loro i contenuti dei due patrimoni non siano efficaci nei confronti di terzi.

4.2.8 Aspetti di diritto procedurale

Un partecipante146 è favorevole alla possibilità di introdurre una clausola arbitrale o di definire un foro.

Al contrario, secondo un’organizzazione147, l’introduzione di un foro in Svizzera comporterebbe maggiori spese processuali e oneri aggiuntivi per le autorità, vista la mancanza di esperienza dei tribunali svizzeri in questo settore.

4.2.9 Trasparenza e normativa anti-riciclaggio per i trust

Un Cantone148 e un’organizzazione149 si dichiarano favorevoli all’applicazione di standard internazionali per la lotta al riciclaggio di denaro e all’evasione fiscale.

2 Cantoni150, un partito151 e 5 organizzazioni152 ritengono invece che l’introduzione del trust porterebbe a un’impennata di investimenti poco trasparenti in Svizzera, dato che il trust permette di costituire costrutti finanziari complessi. Le disposizioni dell’avamprogetto non sarebbero pertanto sufficienti per contrastare i rischi di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo ed evasione fiscale. Sarebbe quindi necessario prevedere l’obbligo di un domicilio in Svizzera per i trustee o la creazione di un registro pubblico dei trust.

Per diminuire i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, secondo un’organizzazione153 bisognerebbe quindi fissare una durata minima per il trust, per esempio di cinque anni, in modo da renderlo meno attrattivo per gli impieghi criminali.

4.3 Osservazioni sui singoli articoli (Codice delle obbligazioni)

4.3.1 Art. 529a

4.3.1.1 Art. 529a cpv. 1

Un Cantone154 ritiene che la definizione di trust contenuta in questa disposizione sia troppo ampia e che occorrerebbe escludere tutti i purpose trust, puri o misti, e tutti i trust che possono esercitare anche solo in parte un’attività di pubblica utilità o di diritto pubblico.

145 UNIL

146 UZH

147 CP

148 GE

149 EXPERTsuisse

150 GR, ZH

151 PS

152 Alliancesud, CSRF, Public Eye, UNIL, USS

153 Findling Grey

154 GE