Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 52 pagine

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Rapporto sulla consultazione: introduzione del trust

organizzazione non reputa adeguato che l’atto di trust possa prevedere una deroga all’obbligo di diligenza o a quello di conservare i beni in trust separatamente dal patrimonio personale dei trustee.

4.2.6.4 Beneficiari

Un’organizzazione138 accoglie con favore la possibilità di costituire discretionary trust e fixed interest trust e ritiene coerente che, in caso di discretionary trust, le aspettative di un beneficiario non possano essere trasmesse, tantomeno per successione. Tuttavia, l’organizzazione sottolinea che, nel caso di un fixed interest trust, i principi del diritto successorio svizzero impongono che i diritti del beneficiario siano sia cedibili sia trasmissibili a causa di morte. Infine, occorrerebbe determinare anche se le prestazioni di un fixed interest trust possano essere recuperate tramite un procedimento esecutivo.

4.2.7 Beni in trust

Un partecipante139 osserva che la separazione dal patrimonio personale dei trustee prevista dall’avamprogetto causerebbe operazioni di credito inappropriate (p. es. concessioni di crediti a persone insolventi). Per contrastare questo problema, occorrerebbe introdurre un registro pubblico, anche semplice. Un’organizzazione140 ritiene invece che ci siano punti di attrito tra i principi del diritto svizzero e la possibilità di separare il patrimonio dei trustee.

Per quanto riguarda i requisiti di forma, 2 organizzazioni141 sono dell’opinione che la legge debba imporre esplicitamente di documentare tramite atto pubblico l’attribuzione di fondi a un trust. Le 2 organizzazioni, inoltre, plaudono al fatto che l’appartenenza di un fondo a un trust continui a essere indicata nel registro fondiario.

Un’organizzazione142 sottolinea che l’avamprogetto sarebbe causa di contraddizioni in caso di costituzione di un trust per disposizione a causa di morte. Altre 4 organizzazioni143 esprimono una posizione simile: nei casi in cui l’atto di trust non prevede un sostituto per il trustee o il guardiano, alla morte del trustee unico i beni in trust non avrebbero proprietari dal momento del suo decesso fino alla nomina giudiziale di un nuovo trustee. I beni in trust, infatti, non rientrano nella successione del trustee. Occorrerebbe evitare una simile situazione, introducendo in particolare l’obbligo di prevedere più di un guardiano o più trustee. Diversamente, la mancata amministrazione del trust nel periodo in questione potrebbe compromettere determinati beni (p. es. posizioni sui mercati finanziari). Anche in caso di costituzione del trust per disposizione a causa di morte, laddove non sia stato designato un trustee, la situazione giuridica dei valori patrimoniali attribuiti al trust dopo il decesso del disponente dovrebbe essere riconsiderata. 2 partecipanti144 sottolineano che il mancato disciplinamento di questi casi specifici comporterebbe l’applicazione dei principi generali e, probabilmente, l’attribuzione dei valori patrimoniali agli eredi fino alla nomina di un trustee, il quale potrebbe poi avere difficoltà a recuperare il patrimonio dagli eredi, che potrebbero nel frattempo averne disposto.

138 UZH

139 UNIL

140 CSRF

141 CSRF, ZNK

142 CSRF

143 ANB, FSN, UZH, ZNK

144 FSA, ZNK