Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 52 pagine
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Rapporto sulla consultazione: introduzione del trust
11 organizzazioni155 sono invece dell’opinione che una tale limitazione non sia giustificata e che occorra verificare in che modo integrare i purpose trust nel vigente sistema di diritto civile, così da creare un’alternativa alle fondazioni di pubblica utilità e alla vigilanza statale cui sono sottoposte. Un altro partecipante156 sostiene che una possibile concorrenza tra fondazione e trust non dovrebbe rappresentare un ostacolo per l’introduzione del trust. Una tale limitazione dello scopo del trust sarebbe contraria alla definizione della Convenzione dell’Aia: il diritto svizzero vigente prevede il riconoscimento dei purpose trust costituiti secondo il diritto straniero. Un’organizzazione157 argomenta che bisognerebbe autorizzare il trust di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 56 lettera g della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11).
Un Cantone158 ritiene che i termini «zuwidmen», «zugewidmet» e «Zuwidmung» di cui nella versione tedesca non siano né conosciuti né utilizzati in tedesco. Per maggiore chiarezza, sarebbe opportuno evitare di creare nuovi termini, o questi andrebbero almeno definiti nel rapporto esplicativo. Secondo un’organizzazione159, la terminologia tedesca della disposizione non dovrebbe discostarsi da quella in uso per le fondazioni (art. 80 CC: «Widmung», «Vermögen»).
Un’organizzazione160 afferma che la definizione proposta non è chiara e che si discosta troppo dalla nozione anglosassone del trust, ossia un «rapporto di obbligazione voluto dal disponente, che esprime esplicitamente o tacitamente la volontà di impegnare il trustee a detenere nel trust determinati valori patrimoniali nell’interesse dei beneficiari o di uno scopo».
4.3.1.2 Art. 529a cpv. 2
Un’organizzazione161 accoglie favorevolmente l’avamprogetto nella misura in cui offre la possibilità di costituire il trust in forma scritta semplice o per disposizione a causa di morte, dato che questo è spesso utilizzato a fini successori. Un’organizzazione162 chiede che si menzioni esplicitamente la possibilità di costituire un trust mediante una semplice dichiarazione unilaterale dei trustee o una semplice dichiarazione di volontà del disponente.
Al contrario, 3 organizzazioni163 ritengono che la forma scritta non impedisca la retrodatazione dell’atto di trust né l’esistenza di molteplici versioni del medesimo atto, circostanze che potrebbero comportare abusi nei confronti di creditori, eredi, coniugi e autorità fiscali. Per questo motivo, chiedono che, in caso di rinuncia a un registro dei trust, si imponga almeno la costituzione tramite atto pubblico. 4 organizzazioni164 si esprimono a loro volta a favore dell’obbligo di atto pubblico adducendo come motivo la complessità di un compito come quello della redazione di un atto di trust e le numerose controversie legali che una sua cattiva esecuzione è suscettibile di comportare. Inoltre, se venisse previsto detto obbligo, il successivo trasferimento di fondi in possesso del trustee potrebbe basarsi sull’atto di trust, senza la
155 ASCFI, Bär & Karrer, Burckhardt, Findling Grey, Lanter, SATC, STEP-Ge, STEP Swiss and Liechtenstein, SUPSI, Verein STEP, Walder Wyss
156 Lanter
157 SUPSI
158 ZH
159 ZNK
160 ASCFI
161 Walder Wyss
162 ASCFI
163 ANB, CUEFS, FSN
164 ANB, CSRF, FSN, ZNK