Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 52 pagine
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Rapporto sulla consultazione: introduzione del trust
8 Cantoni352 e 2 organizzazioni353 mettono in luce i vantaggi di tale prassi, la quale, per esempio:
− permette di scongiurare lacune fiscali e imposte di successione o di donazione elevate per via dell’attribuzione completa dei beni e degli utili del trust al disponente o ai beneficiari;
− è conforme alle convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dalla Svizzera;
− concorre all’attrattiva della piazza svizzera;
− garantisce una flessibilità che consente di rispondere meglio agli sviluppi di natura giuridica; − conserva l’autonomia cantonale in materia di imposte di successione e di donazione.
7 organizzazioni354 sono del parere che la prassi attuale sia costituzionale o comunque che non siano giustificate le critiche nei suoi confronti. 7 Cantoni355 e un’organizzazione356 ritengono che, qualora in futuro la giurisprudenza non dovesse giudicare costituzionale o legale la prassi attuale, si potrebbe inserire un disciplinamento esplicito nelle leggi afferenti il diritto fiscale. 3 organizzazioni357 ritengono che una modifica della prassi attuale renderebbe possibile una maggiore armonizzazione con il diritto costituzionale.
6.3 Proposte per un disciplinamento di diritto fiscale
7 Cantoni358 ritengono che, qualora venisse introdotto un disciplinamento di diritto fiscale, sarebbe auspicabile un’attribuzione quanto più completa di beni e utili ai disponenti o ai beneficiari (come previsto, nello specifico, dall’opzione 5).
4 Cantoni359 e 6 organizzazioni360 ritengono che, in caso di disciplinamento, sia opportuno regolamentare il trust in modo analogo alla prassi attuale ai sensi della circolare n. 30 della CFS (cfr. opzione 7).
2 organizzazioni361 propongono di mantenere il trattamento fiscale promosso con la circolare
n. 30 della CFS per i trust di diritto straniero e di tassare anche i trust costituiti sulla base del diritto civile svizzero in conformità con la circolare n. 30 della CFS.
Un’organizzazione362 chiede che, al fine di preservare il principio di realizzazione applicabile nel diritto fiscale, si rinunci all’imposizione delle aspettative (cfr. opzione 3).
2 Cantoni363 si dichiarano favorevoli alla proposta di tassare l’irrevocable discretionary trust come soggetto fiscale a sé stante per la quota di beni e di reddito che spetta ai beneficiari residenti in Svizzera.
7 Cantoni364, invece, qualora venisse confermato un disciplinamento analogo a quello della fondazione, vorrebbero limitare il più possibile l’ambito di applicazione della soluzione
352 AG, pag. 2; LU, pag. 1; NW, pag. 2; OW, pag. 2; SH, pag. 1; SZ, pag. 1; TI, pag. 3; ZH, pag. 4
353 CDF, pag. 3; EXPERTsuisse, pag. 5
354 ABPS, pag. 3; ASEFiD, pag. 4; ASG, pag. 1; FSA, pag. 4; SATC, pag. 3; STEP-Ge, pag. 3; STEP Swiss and Liechtenstein, pag. 3
355 AG, pag. 2; AR, pag. 1; LU, pag. 1; SH, pag. 1; SZ, pag. 1; UR, pag. 2; ZH, pag. 5
356 CDF, pag. 2
357 OREF, pag. 8; SATC, pag. 3; STEP-Ge, pag. 8
358 AG, pag. 2; AR, pag. 2; BL, pag. 2; NW, pag. 3; SG, pag. 1; UR, pag. 2; ZH, pag. 6
359 BE, pag. 2; FR, pag. 2; OW, pag. 3; TI, pag. 4
360 Borel & Barbey, pag. 7; CCIG, pag. 2; economiesuisse, pag. 2; OREF, pag. 8; STEP-Ls, pag. 7; Walder Wyss, pag. 5
361 Burckhardt, pag. 3; USAM, pag. 2
362 ASEFiD, pag. 2
363 GE, pag. 2; SO, pag. 1
364 AG, pag. 4; AR, pag. 3; LU, pag. 1; NW, pag. 4; OW, pag. 4; TG, pag. 1; ZH, pag. 9