Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
− note ad uso interno, inserite quando viene registrata una nota
complementare (i campi di dati di cui all’allegato 1 n. 2 P-OCaGi): le note ad uso interno forniscono informazioni su eventuali rischi di confusione nell’identificazione delle persone; consistono in una nota standard (contenente indicazioni predefinite, quali p. es. «gemello») e in una cosiddetta «nota complementare», in cui devono essere inserite le relative informazioni in forma di testo libero plurilingue. Al fine di garantire una qualità dei dati per quanto possibile uniforme, la nota complementare può essere inserita soltanto dal Servizio del casellario giudiziale. Se è presente una nota di questo tipo, il sistema non consente alle altre autorità di trattare la nota standard (cfr. la casistica di cui all’allegato 9 n. 2 P-OCaGi);
− identità precedente (i campi di dati di cui all’allegato 1 n. 3 P-OCaGi) generata
da un allineamento UPI: anche questi dati sono generati da un automatismo del sistema. Essi sono considerati come dati «registrati dal Servizio del casellario giudiziale». A differenza delle fonti di dati assegnate automaticamente, per questi dati è invece prevista la modifica o l’eliminazione da parte del Servizio del casellario giudiziale (cfr. la casistica di cui all’allegato 9 n. 3.2 P-OCaGi). Infatti, questi set di dati possono contenere errori o generare doppie iscrizioni. In questi casi ha quindi senso che i set di dati inutili possano essere eliminati previo accertamento completo dell’identità.
Art. 8 Condizioni per la concessione e la revoca dei diritti di accedere in
linea
Per VOSTRA sono previsti due tipi di diritti di accedere ai dati in linea. Di conseguenza, sono diverse anche le condizioni per la concessione di questi diritti:
− per quanto riguarda la concessione del «diritto di consultazione in linea» (cfr.
art. 8 cpv. 1 P-OCaGi), i criteri per la concessione, enumerati al capoverso 1, sono largamente evidenti, e pertanto non è necessario commentarli in modo approfondito.
Il perno del disciplinamento consiste nell’esame della proporzionalità ai sensi della lettera e, che non contiene criteri selettivi ma menziona semplicemente punti di vista da considerare nella necessaria valutazione globale. In virtù di considerazioni legate alla legislazione sulla protezione dei dati, il numero di utenti connessi deve essere generalmente il più basso possibile, anche se a questo proposito non si possono formulare direttive precise. Si tratta piuttosto di determinare per ogni autorità (tenendo conto della struttura organizzativa, dell’intensità dell’utilizzo, del numero di impiegati già connessi, degli orari d’ufficio ecc.) la giusta quantità di collegamenti individuali a VOSTRA;
− per quanto riguarda la concessione del «diritto di iscrizione in linea» (cfr. art. 8
cpv. 2 P-OCaGi), il concetto di base si concentra sull’attività principale di questo profilo, ossia sull’iscrizione di dati in VOSTRA. Ma il diritto di iscrizione non include anche la possibilità di modificare o eliminare successivamente in modo