Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

autorizzazione ma soltanto a una procedura di notifica all’autorità competente del luogo di lavoro da parte del datore di lavoro (art. 61 cpv. 1 LAsi e art. 85a cpv. 2 - 6 LStrI). In tale ambito, la consultazione dei dati di VOSTRA non è necessaria, e quindi il capoverso 1 lettera d non la menziona.

Durante i primi tre mesi che seguono l’entrata in Svizzera, le persone bisognose di protezione non hanno diritto d’esercitare un’attività lucrativa. Trascorso tale termine, l’esercizio di un’attività lucrativa è assoggettato ad autorizzazione (art. 75 cpv. 1 LAsi). Tuttavia, tale autorizzazione non è disciplinata dal capoverso 1 lettera d, poiché l’esame delle condizioni di rilascio non implica la necessità di consultare i dati di VOSTRA (cfr. art. 53 OASA).

− Capoverso 1 lettera e

In virtù dell’articolo 67 capoverso 2 LStrI, la SEM può vietare l’entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero.

Per motivi umanitari o altri motivi gravi, può rinunciare eccezionalmente a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo. Nell’ambito della decisione di sospensione, la SEM deve tener conto segnatamente dei motivi che hanno portato al divieto d’entrata nonché la protezione della sicurezza e dell’ordine pubblici e la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera (art. 67 cpv. 5 LStrI). A tale scopo, è necessario consultare i dati di VOSTRA.

Lo stesso discorso vale anche per i cittadini UE/AELS, poiché la pronuncia di un divieto d’entrata in Svizzera nei loro confronti è retta dall’articolo 67 LStrI, dato che l’ALCP non prevede tale possibilità (art. 2 cpv. 2 LStrI). Nondimeno, al momento della pronuncia del divieto e della determinazione della sua durata, occorre tener conto delle condizioni previste dall’articolo 5 dell’allegato I ALCP. Il divieto d’entrata ai sensi dell’articolo 67 LStrI può essere pronunciato soltanto se il comportamento personale dell’interessato lo giustifica e se occorre prevedere che un suo soggiorno in Svizzera costituirebbe un pericolo attuale, concreto e sufficientemente grave per l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 5 par. 2 dell’allegato I ALCP in combinato disposto con l’art. 3 della direttiva 64/221 CEE, cfr. anche sopra). Un divieto d’entrata può durare soltanto fintanto che le condizioni previste sono adempiute. L’ALCP non prevede nemmeno condizioni per la revoca di tale divieto; le condizioni previste dalla LStrI per la sospensione del divieto d’entrata si applicano pertanto anche alla revoca del divieto nei confronti dei cittadini UE/AELS.

− Capoverso 1 lettera f

L’ammissione provvisoria non può essere concessa se uno straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata in Svizzera o all’estero o se è stato oggetto di una misura penale ai sensi degli articoli 59-61 o 64 CP. Non può essere concessa nemmeno se lo straniero ha violato in modo