Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

richiesta centralizzata tramite il Servizio del casellario giudiziale è stata applicata soltanto con pochi Stati, e di fatto era aperta soltanto alle autorità della giustizia penale e alle autorità penali incaricate dell’esecuzione in una causa penale. Non è nemmeno possibile sondare le possibilità di richiesta con le autorità di tutti gli Stati prima dell’entrata in vigore di della LCaGi. Oltretutto, non si sa con chiarezza con quali Stati esista effettivamente una necessità di scambio di informazioni. Infine, però, occorre anche considerare che la situazione giuridica negli Stati stranieri è soggetta a una continua evoluzione. Bisogna evitare di dover regolarmente revisionare l’OCaGi perché uno Stato interpellato improvvisamente non vuole più trattare le richieste trasmesse tramite il Servizio del casellario giudiziale, o per estendere le possibilità di richiesta ad autorità che sinora non avevano speranza di ricevere un estratto. Pertanto, il Consiglio federale ha scelto un sistema senza un elenco fisso di autorità e senza necessità di un continuo adeguamento dell’ordinanza. In futuro, le possibilità di richiesta saranno trattate come segue:

di principio, ogni autorità collegata avrà ancora la possibilità di richiedere estratti di un casellario giudiziale estero per uno degli scopi previsti anche dalla LCaGi. Però, per evitare che il Servizio del casellario giudiziale sia inondato da richieste inutili, le autorità svizzere potranno verificare direttamente al momento della registrazione

della richiesta le opportunità di successo di una richiesta presentata all’estero in

base all’articolo 51 P-OCaGi. VOSTRA, infatti, si annota se un determinato tipo di autorità ottiene una risposta positiva da un determinato scopo da un determinato Stato. In VOSTRA è integrata una sorta di «sistema semaforo» che informa gli utenti in merito alle opportunità di successo delle richieste. Va fatta una distinzione tra i casi seguenti:

− i casi che non pongono problemi sono quelli in cui in casi analoghi era già

disponibile un estratto (cfr. art. 51 cpv. 1 lett. a P-OCaGi); in questi casi il semaforo è «sul verde». Le speranze di risposta dall’estero sono buone;

− nei casi in cui sinora non è stata ancora presentata alcuna richiesta (cfr.

art. 51 cpv. 1 lett. b P-OCaGi), bisogna prevedere termini di risposta più lunghi, poiché occorre più tempo per procedere ai necessari accertamenti preliminari con l’estero. A volte questo compito può richiedere diversi mesi di tempo. In questi casi il semaforo è «sull’arancio». Il richiedente può così decidere se vale veramente la pena di inviare la richiesta. Se non può attendere tanto a lungo, dovrebbe evitare di inviare la richiesta, per non oberare inutilmente il Servizio del casellario giudiziale;

− nei casi in cui richieste analoghe non hanno dato alcun riscontro o sono

addirittura state respinte (cfr. art. 51 cpv. 1 lett. c P-OCaGi), le possibilità di richiesta possono essere fortemente limitate. In questi casi l’articolo 51 capoverso 2 P-OCaGi prevede un periodo di attesa di tre anni, durante il quale non può essere iscritta una nuova richiesta analoga («semaforo rosso»). Questa soluzione è intesa ad alleggerire il carico di lavoro del Servizio del casellario giudiziale. Infatti, il riversamento di una richiesta in una domanda rivolta all’estero è effettuata in larga misura manualmente, e quindi assorbe molte risorse di personale (si pensi anche ai costi di traduzione per le richieste). Trascorsi tre anni dall’ultima richiesta, il semaforo diventa arancione. Se la