Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

Ad esempio, l’ALCP non disciplina né il rilascio del permesso di dimora ai cittadini di Stati UE/AELS, né le condizioni di soggiorno dopo lo scioglimento del matrimonio (art. 50 LStrI, art. 77 OASA) né la procedura per la decisione di allontanamento (art. 64 LStrI), né il divieto d’entrata in Svizzera (art. 67 LStrI). In questi casi in particolare, i cittadini UE/AELS sono assoggettati alle disposizioni della LStrI.

L’ALCP prevede tuttavia, all’articolo 5 paragrafo 1 del suo allegato I, che i diritti conferiti possono essere limitati da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità. Di conseguenza, la revoca dei diritti derivanti dall’ACLP si basa su questo principio e sulla pertinente giurisprudenza, ma, salvo diverso disposto dell’accordo (cfr. più avanti), dipende anche dalle condizioni previste dal diritto nazionale, e segnatamente dalla LStrI.

Per verificare se a una persona possono essere concessi i diritti riconosciuti dall’ACLP, l’articolo 5 paragrafo 2 dell’allegato II ACLP precisa, facendo riferimento alla direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d’ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, che lo Stato ospitante non può chiedere sistematicamente allo Stato membro di origine o ad altri Stati membri informazioni sui precedenti penali del richiedente. L’ALCP e la menzionata direttiva non impediscono però allo Stato ospitante di consultare le proprie banche dati nazionali, tra cui VOSTRA, quando si pronuncia sulla portata dei diritti riconosciuti dall’accordo.

− Capoverso 1 lettera a

La LStrI prevede in particolare, tra le condizioni d’entrata nel nostro Paese, che lo straniero non deve costituire un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali della Svizzera. Non dev’essere nemmeno oggetto di una misura di respingimento né di un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abisCP o dell’articolo 49a o 49abisCPM (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. c e d LStrI). Anche l’ordinanza del 15 agosto 201889 concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV) prevede, tra le condizioni d’entrata per un soggiorno di breve durata (non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni) o di lunga durata (superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni) e per il transito aeroportuale all’interno dello spazio Schengen, che lo straniero non essere considerati una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza interna (cfr. art. 3 -5 OEV e il rimando all’art. 6 n. 1 lett. e del Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 mar. 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone, codice frontiere Schengen90).

89 RS 142.204

90 Versione della GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.