Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, e non può essere disposta o si estingue in caso di condanna all’espulsione penale passata in giudicato (art. 83 cpv. 7 e cpv. 9 LStrI). Questi elementi fattuali devono essere verificati consultando i dati di VOSTRA.

La concessione e la revoca dell’ammissione provvisoria in caso di decisione negativa sull’asilo o alla non entrata nel merito della domanda sono rette dalle disposizioni della LStrI (cfr. art. 44 LAsi, che rimanda agli art. 83 e 84 LStrI). Di conseguenza, la lettera a fa riferimento anche alle decisioni sull’ammissione provvisoria pronunciate in tale contesto.

− Capoverso 1 lettera g

Le misure coercitive applicate ai cittadini stranieri ai sensi degli articoli 74

- 78 LStrI servono a prevenire turbamenti dell’ordine pubblico o ad assicurare l’esecuzione di un allontanamento, di un procedimento penale in corso o di un’espulsione ai sensi degli articoli 66a o 66abisCP o degli articoli 49a o 49abisCPM. In tale contesto, le autorità cantonali competenti devono poter accedere ai dati di VOSTRA per verificare se sono adempiute le condizioni per la pronuncia o il mantenimento di queste misure.

− L’articolo 50 capoverso 2 P-OCaGi enumera gli scopi di consultazione per l’esecuzione della LAsi.

In generale, una condanna penale o un procedimento penale in corso possono avere ripercussioni concrete sulla procedura d’asilo secondo la LAsi. In questi casi, i dati di VOSTRA devono poter essere consultati.

Le condizioni di residenza delle persone a cui la Svizzera ha accordato l’asilo o riconosciuto lo statuto di rifugiato sono rette dalle disposizioni della LStrI (art. 58 e 60 LAsi), come pure le decisioni concernenti l’ammissione provvisoria o l’autorizzazione a esercitare un’attività lucrativa per le persone assoggettate al diritto d’asilo (art. 43, 44 e 61 LAsi). Il capoverso 1 lettere b - e disciplina questi casi.

− Capoverso 2 lettera. a

In virtù dell’articolo 53 LAsi, non è concesso asilo al rifugiato che ne sembri indegno per aver commesso atti riprensibili, abbia attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera o la comprometta o nei confronti del quale sia stata ordinata l’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abisCP o dell’articolo 49a o 49abisCPM.

L’asilo può inoltre essere revocato se il rifugiato ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette o ha commesso reati particolarmente riprensibili (art. 63 cpv. 2 LAsi). In caso di condanna all’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abisCP o dell’articolo 49a o 49abisCPM, l’asilo ha termine al momento del passaggio in giudicato della condanna (art. 64 LAsi).

− Capoverso 2 lettera b