Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
situazione giuridica nello Stato in questione cambia già prima che sia trascorso questo periodo di tre anni e improvvisamente subentra la possibilità di presentare richieste, il Servizio del casellario giudiziale può cambiare le impostazioni del semaforo anche prima (poiché appunto non si tratta più di uno dei casi previsti all’art. 51 cpv. 1 lett. c P-OCaGi e quindi non occorre nemmeno più rispettare un periodo di attesa).
Specialmente nella fase iniziale, tuttavia, il Servizio del casellario giudiziale potrebbe ritrovarsi fortemente oberato, e questa situazione potrebbe ripercuotersi sui tempi di reazione. Perciò, potrebbe darsi che occorra aspettare un po’, finché non saranno state acquisite esperienze sufficienti per consentire una gestione efficace delle domande.
2.6.3 Diritto di consultazione dei privati (capitolo 6, sezione 3)
Art. 52 Richieste di estratti per privati ed estratti specifici per privati
Gli articoli 54 e 55 LCaGi non disciplinano tutti i dettagli riguardanti la richiesta
di un estratto per privati o di un estratto specifico per privati. L’articolo 52
P-OCaGi è inteso a colmare questa lacuna:
− l’articolo 52 capoverso 1 P-OCaGi definisce la procedura di richiesta offerte:
l’accento è posto sulle richieste tramite Internet, offerte direttamente dal Servizio del casellario giudiziale. Per Le persone che dispongono di una connessione digitale potranno presentare la richiesta anche a uno degli sportelli locali in tutta la Svizzera. Attualmente, il fornitore terzo che mette a disposizione una serie di sportelli per la registrazione di queste richieste è la Posta Svizzera;
− l’articolo 52 capoversi 2 e 3 P-OCaGi definisce i requisiti relativi alla prova
dell’identità ai sensi dell’articolo 54 capoverso 3 LCaGi.
Secondo l’articolo 52 capoverso 2 P-OCaGi sono riconosciuti di principio soltanto i documenti d’identità ufficiali, ossia passaporto, carta d’identità e carta di soggiorno per stranieri. Nella procedura di richiesta in linea si accetta anche un’identità elettronica riconosciuta (Ie).
A volte, gli stranieri che non possiedono documenti ufficiali (in particolare non hanno ancora ottenuto la carta per stranieri) hanno comunque bisogno di un estratto per privati che viene loro richiesto da altre autorità (p. es. i servizi di assistenza sociale). Nell’articolo 52 capoverso 3 P-OCaGi è stata consacrata la prassi attuale secondo cui l’estratto può essere richiesto se l’autorità competente in materia di migrazione conferma che le generalità indicate sul modulo di richiesta corrispondono ai dati identificativi provenienti da SIMIC (compreso il numero SIMIC). Grazie al numero di sistema SIMIC possono essere inclusi nella ricerca anche i dati identificativi AFIS. Questa soluzione assicura che la ricerca in VOSTRA sia effettuata con tutti i dati identificativi conosciuti;
− infine, l’articolo 52 capoverso 4 P-OCaGi definisce il periodo di validità dei
documenti necessari per le richieste da parte di terze persone. In tal caso
deve essere provato il potere di rappresentanza (cfr. art. 54 cpv. 3 LCaGi). Le