Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 102Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
Secondo l’articolo 73 LAsi, la protezione provvisoria non è accordata se la persona bisognosa di protezione adempie una delle fattispecie di indegnità (art. 53 LAsi), se ha attentato all’ordine o alla sicurezza pubblici oppure li compromette gravemente o se è oggetto di una decisione d’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abisCP o dell’articolo 49a o 49abisCPM.
− L’articolo 50 capoverso 3 P-OCaGi stabilisce che questi scopi si applicano anche
al trattamento degli avvisi VOSTRA trasmessi alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione e alla SEM in virtù dell’articolo 62 capoverso 2 LCaGi (nella misura in cui riguardano l’esecuzione della LStrI o della LAsi).
Art. 51 Verifica della disponibilità di estratti di un casellario giudiziale
estero
Secondo l’articolo 49 capoverso 1 lettera a LCaGi, di principio tutte le autorità collegate in linea a VOSTRA tramite il Servizio del casellario giudiziale91 possono richiedere estratti di un casellario giudiziale estero, purché esista un trattato internazionale o se potrebbero consultare un estratto in linea anche in Svizzera92. Le esperienze acquisite nella pratica con le richieste di dati di casellari giudiziali esteri per le autorità della giustizia penale svizzere evidenzia che molti Stati apprezzano che le richieste siano presentate da un unico interlocutore (il Servizio del casellario giudiziale).
Ma in ultima analisi tali richieste sono utili soltanto quando dall’estero ci si può aspettare anche una risposta, fatto che dipende primariamente dalla situazione giuridica dello Stato in questione e dalla buona volontà delle autorità estere. L’elaborazione e l’inoltro di una richiesta senza speranza di risposta dall’estero rappresenterebbe soltanto uno sforzo inutile per tutte le autorità interessate. Per questo motivo, l’articolo 49 capoverso 2 LCaGi abilita il Consiglio federale a designare le autorità autorizzate a presentare una richiesta e i possibili scopi. Questa norma di delega deve dunque essere intesa come mandato a introdurre regole sul modo di canalizzare e circoscrivere utilmente le possibilità (di principio complete) di presentare una richiesta.
Non avrebbe senso introdurre nell’OCaGi un elenco delle autorità con diritto di richiesta basato sulle precedenti esperienze pratiche. Sinora, infatti, la procedura di
91 Il Servizio del casellario giudiziale ha anch’esso il diritto di accedere ai dati degli estratti di casellari giudiziali esteri tramite richiesta in linea per trasmettere le richieste all’estero e per trattare le risposte provenienti dall’estero (cfr. art. 49 cpv. 1 lett. b LCaGi).
92 L’esigenza di un trattato internazionale non ha un significato autonomo per il diritto di avviare richieste all’estero, poiché le autorità che possono richiedere estratti in virtù di un trattato (soprattutto le autorità della giustizia penale e le autorità penali incaricate dell’ esecuzione) possono presentare una richiesta anche in virtù degli scopi di consultazione corrispondenti previsti dal diritto nazionale. Tuttavia, i trattati internazionali acquisiscono importanza quando si tratta di decidere se un’autorità che gestisce VOSTRA può rilasciare un estratto a un’autorità estera. In molti Stati, infatti, esistono regole in tal senso per lo scambio transnazionale di estratti del casellario giudiziale soltanto negli ambiti dell ’assistenza giudiziaria e della cooperazione di polizia coperti da trattati internazionali.