Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

− l’articolo 50 capoverso 1 P-OCaGi menziona gli scopi della consultazione

secondo la LStrI.

La ripartizione dei compiti tra la SEM e le autorità cantonali competenti in materia di migrazione è retta dagli articoli 98 et 99 LStrI, dagli articoli 83 - 86 dell’ordinanza del 24 ottobre 200786 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) e dall’ordinanza del DFGP del 13 agosto 201587 concernente i permessi e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri sottoposti alla procedura di approvazione (Ordinanza del DFGP concernente l’approvazione, OA-DFGP).

Le autorità cantonali competenti in materia di migrazione menzionate al capoverso 1 sono le autorità designate dai Cantoni per l’esecuzione della LStrI e delle relative ordinanze d’esecuzione nell’ambito di competenza cantonale (art. 88 cpv. 1 OASA).

In generale, salvo diverso disposto di un’ordinanza o direttiva federale, i Cantoni sono competenti per il rilascio, il rinnovo o la proroga dei permessi di dimora. L’OA-DFGP determina i casi in cui l’autorità cantonale competente in materia di stranieri deve sottoporre all’approvazione della SEM il rilascio, il rinnovo o la proroga dei permessi di dimora per alcune categorie di stranieri (cfr. art. 99 LStrI; art. 85 et 86 OASA et OA-DFGP). Inoltre, nell’ambito dell’esercizio del suo potere di sorveglianza, la SEM ha facoltà di pronunciarsi in ultima sede in merito alla decisione di rilasciare un permesso di dimora o di domicilio adottata da un Cantone.

In certi casi, la decisione è di competenza esclusiva della SEM, in particolare per le decisioni concernenti il rilascio di visti per un soggiorno di breve durata (art. 6 cpv. 2 LStrI), i divieti d’entrare in Svizzera (art. 67 LStrI) e l’ammissione provvisoria (art. 83 segg. LStrI) nonché per la procedura di approvazione (art. 99 LStrI). Tuttavia, la SEM decide in genere in base ai preavvisi delle autorità cantonali competenti in materia di migrazione (cfr. art. 81 OASA e art. 83 cpv. 6 LStrI). Le autorità cantonali hanno bisogno dei dati di VOSTRA per formulare questi preavvisi. Quindi, e per evitare ripetizioni, si è rinunciato a suddividere in due capoversi le decisioni prese dalla SEM e quelle prese dalle autorità cantonali in virtù della LStrI, poiché spesso si tratta di un lavoro svolto in comune.

Gli scopi previsti al capoverso 1 lettere a, b, c e g riguardano la consultazione dei dati di VOSTRA concernenti sia i cittadini di Stati terzi sia quelli degli Stati UE/AELS.

La LStrI è applicabile a queste persone nella misura in cui l’accordo del 21 giugno 199988 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALCP) non disponga altrimenti o la LStrI preveda disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStrI).

86 RS 142.201

87 RS 142.201.1

88 RS 0.142.112.681