Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

relativa alla sua applicazione (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.3 pag. 125 seg.). Ad esempio, per invocare ragioni di ordine pubblico per limitare un diritto riconosciuto dall’ALCP, un’autorità nazionale deve potersi basare, oltre che sul turbamento dell’ordine sociale provocato da qualsiasi infrazione alla legge, anche l’esistenza di una minaccia concreta e di una certa gravità per un interesse fondamentale della società (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.3 pag. 125 seg. e rimandi).

Inoltre. il rilascio anticipato di un permesso di domicilio ai cittadini di Stati terzi o di Stati UE/AELS o il rilascio di determinati permessi di dimora, segnatamente per ricongiungimento familiare di cittadini di Stati terzi in virtù della LStrI presuppone l’adempimento dei criteri d’integrazione definiti all’articolo 58a LStrI, tra cui il rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici.

Il rilascio di un permesso di dimora o di domicilio a persone che hanno ottenuto l’asilo o alle quali è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato in Svizzera è retto dalle disposizioni della LStrI (art. 60 LAsi). Di conseguenza, il capoverso 1 lettere b e c si applica anche in questi casi.

Dato quanto precede, la SEM e le autorità cantonali competenti in materia di migrazione devono poter consultare i dati di VOSTRA per stabilire se le persone in questione adempiono le condizioni definite dalla LStrI e dall’ALCP.

− Capoverso 1 lettera d

Durante la permanenza in un centro federale, i richiedenti l’asilo non sono autorizzati ad esercitare un’attività lucrativa (art. 43 cpv. 1 LAsi). Dopo l’attribuzione a un Cantone, l’esercizio di un’attività lucrativa presuppone un’autorizzazione accordata dalle autorità cantonali competenti. A parte le condizioni che dipendono dal diritto in materia d’asilo, le condizioni di ammissione per l’esercizio di tale attività sono disciplinate dalla LStrI (art. 43 cpv. 1 e 1bisLStrI); di conseguenza, il capoverso 1 disciplina anche questa autorizzazione, anche se riguarda i richiedenti l’asilo.

Tra le condizioni da adempiere per ottenere tale autorizzazione, la persona interessata non deve essere oggetto di un’espulsione ai sensi degli articoli 66a et 66abisCP o degli articoli 49a o 49abisCPM (cfr. art. 52 cpv. 1 lett. e OASA). Se un richiedente partecipa a un programma occupazionale, l’autorizzazione a esercitare un’attività lucrativa è assoggettata alle condizioni previste dal programma in questione (art. 53a OASA), che possono includere il rispetto dell’ordine e della sicurezza pubblici o l’assenza di procedimenti penali pendenti o di condanne penali. Dato quanto precede, le autorità competenti devono poter consultare i dati di VOSTRA anche in questi casi.

Per le persone che hanno ottenuto l’asilo o sono state ammesse provvisoriamente in Svizzera, e per i rifugiati oggetto di un’espulsione passata in giudicato ai sensi degli articoli 66a et 66abisCP o 49a e 49abis CPM, l’esercizio di un’attività lucrativa non è assoggettato ad