Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

Pertanto, oltre a consultare i dati del Sistema d’informazione Schengen (SIS), può essere necessario consultare anche i dati di VOSTRA, in particolare per verificare se lo straniero è già stato oggetto di procedimenti o condanne penali (e segnatamente di un’espulsione ai sensi dell’art. 66a o 66abisCP o degli art. 49a e 49abisCPM) non registrate nel SIS. La stessa regola vale per i cittadini UE/AELS, poiché essi non sono segnalati nel SIS. L’esame delle condizioni d’entrata in Svizzera di queste persone deve però rispettare le condizioni previste all’articolo 5 LStrI, e in particolare, a prescindere dalla durata prevista del loro soggiorno in Svizzera, queste persone non devono costituire un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici né essere oggetto di un’espulsione penale passata in giudicato. La valutazione della minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici deve essere effettuate in base ai criteri previsti dall’ALCP e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE; cfr. più avanti).

Lo stesso principio si applica al rilascio di visti alle persone con obbligo del visto, compresi i visti umanitari per i quali è necessario consultare, oltre al SIS, anche i dati di VOSTRA per verificare che le summenzionate condizioni siano adempiute.

− Capoverso 1 lettere b e c

La ripartizione delle competenze tra la SEM e le autorità cantonali per il rilascio, la proroga e la revoca dei permessi di dimora è già stata trattata nel commento al capoverso 1, al quale si rimanda.

Il rilascio di un permesso presuppone che le condizioni d’entrata in Svizzera siano soddisfatte (art. 5 LStrI). Lo straniero non deve dunque costituire un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici, né essere oggetto di una misura di respingimento o di un’espulsione ai sensi degli articoli 66a o 66abisCP o 49a o 49abisCPM (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. c e d LStrI). Per quanto riguarda i cittadini UE/AELS, la valutazione della minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici deve essere effettuate in base ai criteri previsti dall’ALCP e dalla giurisprudenza della CGUE (cfr. più avanti).

Inoltre, i permessi di soggiorno di breve durata e il permesso di domicilio previsti dalla LStrI o dall’ALCP a prescindere dallo scopo del soggiorno (con o senza attività lucrativa) non possono essere rilasciati se sussistono motivi di revoca ai sensi della LStrI (art. 62 e 63 LStrI). La condanna a una pena privativa della libertà ai sensi degli articoli 59 - 61 o 64 CP, o il fatto che lo straniero in questione abbia violato in modo rilevante o ripetutamente o esponga a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero o costituisca una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera costituiscono motivo di revoca (art. 62 cpv. 1 lett. b e c LStrI e art. 63 cpv. 1 lett. a e b LStrI).

Per i cittadini UE/AELS, l’ALCP non disciplina la revoca in quanto tale dei permessi di dimora o di domicilio. Sono dunque applicabili le disposizioni della LStrI (art. 2 cpv. 2 e 62 e 63 LStrI). Occorre tuttavia tener conto dell’articolo 5 paragrafo 1 dell’allegato I ALCP e della giurisprudenza